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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24363/2026 del 01/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società in liquidazione, disposta dal Tribunale su istanza di un creditore, dopo la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo liquidatorio presentata dalla debitrice in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale. La società ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione delle norme del codice della crisi per avere il tribunale e la corte d'appello valutato il piano concordatario nel merito, invece di limitarsi al controllo di ritualità e di non manifesta inettitudine, e per non avere fissato un'ulteriore udienza dopo il deposito di proposta e piano; (2) violazione dell'art. 87 c.c.i.i. per avere i giudici ritenuto carente il piano e l'attestazione, senza considerare che il controllo giudiziale non può sostituirsi a quello del professionista attestatore; (3) violazione degli obblighi documentali, sostenendo che la documentazione sui debiti fiscali e contributivi era comunque presente nel fascicolo del procedimento unitario; (4) violazione degli obblighi informativi per avere i giudici valorizzato alcuni pagamenti effettuati nel periodo sospetto e già segnalati dal commissario giudiziale; (5) violazione dell'art. 87 c.c.i.i. per avere la relazione dell'attestatore omesso ogni trattazione sulle possibili azioni di responsabilità e recuperatorie verso liquidatore, amministratori e sindaci. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due profili del primo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva valutato la fattibilità economica del piano, ma aveva rilevato gravi carenze documentali e dell'attestazione tali da impedire il superamento del vaglio di ritualità; ha inoltre precisato che, nel procedimento unitario, l'obbligo di sentire debitore, creditori e PM prima dell'inammissibilità della proposta non impone sempre una nuova udienza quando una prima udienza si sia già svolta nel procedimento per la liquidazione giudiziale. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi o pretendevano una diversa valutazione del materiale istruttorio: la Corte ha sottolineato che l'ammissibilità del concordato liquidatorio richiede complete e attendibili informazioni sui giudizi pendenti, sui debiti fiscali e contributivi, sui pagamenti potenzialmente rilevanti e sulle possibili azioni recuperatorie e di responsabilità, nonché la concreta assicurazione del pagamento minimo dei creditori chirografari. La soccombenza ha determinato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47 c.c.i.i.

    il tribunale deve verificare le condizioni di ammissibilità della proposta e, se accerta la mancanza dei presupposti, deve sentire debitore, creditori istanti e PM; la censura sul mancato contraddittorio è infondata se nel procedimento unitario si è già tenuta un'udienza.

  • art. 44 c.c.i.i.

    la domanda di accesso a uno strumento alternativo può essere proposta in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale; la mancata fissazione di una nuova udienza non integra di per sé violazione di legge se il contraddittorio si è già svolto nel procedimento unitario.

  • art. 7 c.c.i.i.

    nel caso di più domande il tribunale esamina prioritariamente quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, purché non manifestamente inammissibile.

  • art. 87 c.c.i.i.

    il piano deve contenere il valore di liquidazione e le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili; l'attestazione deve dare conto in modo specifico anche dell'eventuale inesistenza o non utilità di azioni recuperatorie o risarcitorie.

  • art. 87 c.c.i.i.

    il tribunale deve controllare non solo l'esistenza ma anche la completezza dell'attestazione professionale.

  • art. 39 c.c.i.i.

    deve essere prodotta un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; la verifica è di completezza documentale, non di mera astratta reperibilità degli atti.

  • art. 39 c.c.i.i.

    gli obblighi informativi del debitore impongono la disclosure dei fatti rilevanti nella domanda di accesso alla procedura.

  • art. 84 c.c.i.i.

    nel concordato preventivo liquidatorio il pagamento nella misura minima prevista per i creditori chirografari costituisce requisito di ammissibilità e deve essere assicurato, non solo genericamente previsto.

  • art. 94 c.c.i.i.

    richiamato nel motivo come disposizione violata in relazione ai pagamenti nel periodo sospetto; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto alle autonome carenze informative già riscontrate.

  • art. 255 c.c.i.i.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento a possibili azioni di responsabilità e recuperatorie; la Corte ha però rilevato che il problema decisivo era l'omessa indicazione delle azioni esperibili o delle ragioni della loro non utilità.

  • artt. 2446 e 2447 c.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi dell'organo amministrativo; la Corte ha valorizzato solo la necessità di un'informazione completa sulle possibili azioni di responsabilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma del procedimento camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati come violazioni di legge, ma alcuni sono risultati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento unitario in cui coesistono domanda di apertura della liquidazione giudiziale e domanda di accesso a uno strumento alternativo, il giudice può evitare la fissazione di una nuova udienza sulla proposta del debitore se il contraddittorio si è già svolto in una precedente udienza del medesimo procedimento e non sia allegato uno specifico pregiudizio difensivo.
  • Il vaglio giudiziale sulla domanda di concordato non può sostituirsi alla valutazione del professionista attestatore sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, ma il tribunale deve controllare la completezza e l'attendibilità delle informazioni e dell'attestazione, potendo dichiarare inammissibile la proposta in presenza di gravi lacune documentali o informative.
  • In caso di concordato preventivo liquidatorio, la disponibilità di risorse per il pagamento dei creditori chirografari nella misura minima richiesta dalla legge costituisce un requisito di ammissibilità e deve risultare assicurata, non essendo sufficiente una previsione generica.
  • L'ammissibilità della proposta di concordato richiede che siano rese ai creditori informazioni complete sui debiti fiscali, contributivi e assicurativi, sui giudizi pendenti e sulle eventuali azioni recuperatorie o di responsabilità esperibili; l'omissione di dati rilevanti che impediscano una consapevole valutazione della proposta giustifica il giudizio di inammissibilità.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale documentale e probatorio, quando la sentenza impugnata fondi il proprio decisum su un accertamento di merito relativo alla mancanza o incompletezza della documentazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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