Cassazione Civile, Ordinanza n. 24361/2026 del 01/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società, già ammessa a concordato preventivo, aveva convenuto in giudizio la banca che aveva erogato in precedenza un'anticipazione in conto corrente con mandato irrevocabile all'incasso e patto di compensazione. La società sosteneva che, dopo la pubblicazione della domanda di concordato, la banca avesse incassato da un terzo pagatore una somma destinata a soddisfare un credito derivante da un appalto, trattenendo una parte dell'incasso per compensarla con il proprio credito da anticipazione. Secondo la società ricorrente, tale operazione era illegittima perché il passivo concorsuale si sarebbe cristallizzato alla data della pubblicazione della domanda di concordato e la banca non avrebbe potuto operare compensazione tra un proprio credito concorsuale e un'obbligazione sorta in pendenza della procedura. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 55, 56 e 184 l. fall., nonché dell'art. 169 l. fall., lamentando che la sentenza d'appello avesse escluso l'operatività del divieto di compensazione concorsuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha valorizzato il collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione e il mandato irrevocabile all'incasso con patto di compensazione, rilevando che i reciproci crediti e debiti tra le parti derivavano da un unico rapporto complesso. Da ciò ha tratto la conclusione che si era in presenza di una compensazione impropria, non soggetta alla disciplina della compensazione in senso stretto di cui all'art. 56 l. fall. e, per il concordato preventivo, all'art. 169 l. fall. La Corte ha anche osservato che il rapporto non poteva dirsi esaurito per il solo fatto che la linea di credito fosse stata già utilizzata, poiché permaneva il mandato irrevocabile all'incasso, con i connessi obblighi di rendiconto e riversamento delle somme, adempiuti dalla banca mediante il trasferimento alla società del residuo netto dopo la trattenuta pattuita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente a sostegno della cristallizzazione del passivo e dell'inefficacia di atti successivi alla domanda di concordato, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto
invocato dalla ricorrente in tema di sospensione degli effetti delle obbligazioni concorsuali, ma non ritenuto pertinente alla fattispecie
la Corte chiarisce che la disciplina della compensazione in senso stretto non si applica quando vi sia un unico rapporto negoziale complesso e si configuri una compensazione impropria
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti del concordato preventivo, ma non ritenuto decisivo
richiamato come norma che estende al concordato preventivo i limiti dell'art. 56 l. fall., ma ritenuto inapplicabile alla compensazione impropria
richiamato indirettamente per distinguere la compensazione in senso stretto dalla compensazione impropria
richiamato per affermare l'irrevocabilità del mandato conferito anche nell'interesse della mandataria
richiamato tra le norme che disciplinano gli obblighi del mandatario nel rapporto di mandato
richiamato per l'obbligo del mandatario di rendere conto e rimettere al mandante quanto ricevuto a causa del mandato
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando l'anticipazione bancaria e il mandato all'incasso con patto di compensazione sono tra loro strettamente collegati sul piano negoziale e funzionale, i reciproci dare-avere derivano da un unico rapporto complesso e la regolazione degli importi avviene mediante compensazione impropria.
- La compensazione impropria, a differenza della compensazione in senso stretto, non presuppone l'autonomia dei rapporti contrapposti e non è soggetta ai limiti concorsuali dettati per la compensazione ex artt. 56 l. fall. e 169 l. fall.
- Nel rapporto di anticipazione bancaria regolato con mandato all'incasso, la mera avvenuta utilizzazione integrale della linea di credito non esaurisce necessariamente il rapporto, se permane il mandato irrevocabile all'incasso e l'obbligo del mandatario di rendere conto e riversare le somme riscosse.
- Ai fini della verifica dell'operatività del divieto di compensazione concorsuale occorre guardare alla struttura unitaria dell'operazione e non isolare artificialmente i singoli segmenti negoziali quando questi siano funzionalmente inscindibili.
- Se il giudice di merito accerta in fatto il collegamento negoziale e funzionale tra i contratti dell'operazione, tale accertamento è decisivo nel delimitare la disciplina applicabile in sede concorsuale.
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