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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24358/2026 del 01/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto il 29 dicembre 2007 sulla SS Fondovalle Isclero. Il danneggiato originario aveva agito in primo grado contro la propria compagnia assicuratrice, proponendo azione diretta ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 e chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Egli assumeva la responsabilità, almeno concorrente, del conducente dell'altro veicolo coinvolto, proprietario e conducente della Fiat Lancia 156, che avrebbe colliso con la Fiat Panda di sua proprietà e condotta da altro soggetto. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo provata la responsabilità esclusiva del conducente dell'altra vettura; il Tribunale, in appello, aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione l'erede del danneggiato deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione agli artt. 145, comma 2, e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, nonché all'art. 102 c.p.c., sostenendo che il giudizio si era svolto senza la partecipazione del responsabile civile, litisconsorte necessario, e che né il primo giudice né il giudice d'appello avevano rilevato il vizio né disposto la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass., promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto. Poiché il responsabile civile non era stato evocato in giudizio e tale carenza non era stata rilevata né dal giudice di pace né dal tribunale in appello, l'intero processo risultava viziato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Benevento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Nella procedura di risarcimento diretto proposta dal danneggiato contro il proprio assicuratore, il danneggiante responsabile deve partecipare al giudizio quale litisconsorte necessario.

  • art. 145, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'azione di risarcimento, ma non costituisce la base decisoria autonoma della Corte.

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata evocazione del litisconsorte necessario integra violazione del contraddittorio e vizia il processo.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Se il vizio di mancata integrazione del contraddittorio non è rilevato in primo grado, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    La cassazione con rinvio è disposta al giudice di primo grado competente per il nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge e del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nell'azione di risarcimento diretto promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore per un sinistro stradale, il responsabile civile deve essere chiamato in giudizio come litisconsorte necessario.
  • Se la mancata partecipazione del litisconsorte necessario non viene rilevata dal giudice di primo grado, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; in difetto, l'intero processo è viziato.
  • La violazione delle regole sul litisconsorzio necessario comporta la cassazione della sentenza e il rinvio per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieRC autoLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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