Cassazione Civile, Ordinanza n. 24355/2026 del 01/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia, rinviando alla stessa Corte in diversa composizione perché riesamini la causa applicando il principio secondo cui il difetto di procura non inesistente è sanabile con le modalità previste dall’art. 182 c.p.c. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondi rustici stipulato tra un proprietario concedente e il figlio conduttore, con scadenza prevista al 10.11.2027 e canone annuo di euro 2.500,00. Il concedente lamentava plurimi inadempimenti del conduttore, sia nella gestione e conservazione dei fondi sia nel pagamento dei canoni, chiedendo la risoluzione del contratto, il rilascio dei fondi, il pagamento dei canoni arretrati, il risarcimento dei danni e un’indennità di occupazione per il ritardo nel rilascio. Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione preliminare di difetto di procura e aveva accolto la domanda. In appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione dichiarando la nullità del ricorso introduttivo per carenza di valida procura alle liti, ritenendo non sanato il vizio. Nel ricorso per cassazione il concedente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 6 CEDU e delle norme processuali per avere la Corte d’appello escluso la sanatoria del difetto di ius postulandi, negando l’applicazione dell’art. 182 c.p.c. e affermando che la valida procura dovesse essere prodotta già nella prima difesa utile; 2) ulteriore violazione dell’art. 182 c.p.c. per non avere la Corte concesso un termine per regolarizzare la procura; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere dichiarato inammissibili le domande senza esaminarle nel merito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, osservando che il difetto o l’irregolarità della procura, ove non si tratti di procura inesistente, è sanabile in qualsiasi fase e grado del giudizio e che il giudice ha il dovere di attivare il meccanismo di regolarizzazione concedendo un termine, con effetti ex tunc. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la produzione della procura regolare subito dopo la chiusura della prima udienza non poteva considerarsi tardiva, poiché la questione era ancora sub iudice e non risultava leso il contraddittorio della controparte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Il giudice deve rilevare il vizio della rappresentanza e assegnare un termine per sanarlo; la sanatoria della carenza o invalidità della procura alle liti è possibile in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti ex tunc, purché la procura non sia inesistente.
Il motivo è stato dedotto per censurare la decisione d’appello che aveva ritenuto inammissibili le domande senza esame nel merito; il motivo è stato assorbito dall’accoglimento dei primi due.
art. 6 CEDU
L’accesso al giudice non può essere sacrificato da un formalismo eccessivo o sproporzionato; il processo deve consentire la regolarizzazione dei vizi formali che non incidano sull’effettività del contraddittorio o sulla parità delle armi.
È richiamato il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore: la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore del controricorrente non produce effetti nel giudizio di cassazione già pendente e fissato per la discussione.
La modifica legislativa dell’art. 182 c.p.c. viene letta come superamento del formalismo precedente e come introduzione del dovere del giudice di promuovere la sanatoria del difetto di rappresentanza/procura.
È richiamato dalle difese del resistente per eccepire la carenza di un valido previo tentativo obbligatorio; il testo non mostra una decisione della Cassazione su tale profilo, che non è centrale nella ratio decidendi.
Massime di principio
- Il difetto o l’irregolarità della procura alle liti, quando la procura non sia inesistente, è sanabile anche in appello e in cassazione; il giudice ha il dovere di attivare il meccanismo di regolarizzazione e di assegnare un termine alla parte.
- La sanatoria della procura ha effetto retroattivo ex tunc e non è impedita da preclusioni processuali, quando la regolarizzazione intervenga prima che la questione sia definitivamente decisa e senza pregiudizio del contraddittorio.
- Non può essere irrogata una sanzione processuale per la mancata immediata reazione della parte a un’eccezione di difetto di procura se il giudice non abbia prima esercitato il potere-dovere di consentirne la sanatoria.
- L’interpretazione delle norme processuali deve evitare formalismi eccessivi o sproporzionati, in coerenza con l’art. 6 CEDU e con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- La rinuncia al mandato del difensore del controricorrente non incide sul giudizio di cassazione già instaurato e fissato per la decisione, per effetto della perpetuatio dell’ufficio di difensore.
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