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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24360/2026 del 01/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore e curatela)

La controversia

Un soggetto, qualificatosi come socio ed ex amministratore della società poi assoggettata a procedura concorsuale, aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società assumendo di essere creditore di una somma molto rilevante, risultante dalla nota integrativa di bilancio, e deducendo il mancato esito delle richieste di restituzione. Il Tribunale aveva accolto l'istanza e la Corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di reclamo. Tuttavia, prima dell'esame dei motivi, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e le controparti non hanno accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione da parte della società ricorrente e della mancata accettazione da parte delle controparti; ne ha dichiarato l'estinzione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, ritenendo rilevanti l'andamento del contraddittorio, il tenore del ricorso e la manifesta apparenza di infondatezza dei motivi, oltre all'inammissibilità del richiesto nuovo scrutinio sulla insolvenza quale quaestio facti.

Norme richiamate

  • artt. 37, 40 e 121 CCII

    richiamati come base normativa del ricorso volto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando non intervenga accettazione delle controparti.
  • Nel giudizio di legittimità, la richiesta di un nuovo scrutinio della insolvenza non è ammissibile quando comporta una rivalutazione del merito e della quaestio facti.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la Corte può valorizzare il tenore del ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi, oltre all'esito del contraddittorio.
  • In materia di apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione dell'insolvenza integra un accertamento di fatto non suscettibile di nuova verifica in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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