Cassazione Civile, Ordinanza n. 24360/2026 del 01/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore e curatela)
La controversia
Un soggetto, qualificatosi come socio ed ex amministratore della società poi assoggettata a procedura concorsuale, aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società assumendo di essere creditore di una somma molto rilevante, risultante dalla nota integrativa di bilancio, e deducendo il mancato esito delle richieste di restituzione. Il Tribunale aveva accolto l'istanza e la Corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di reclamo. Tuttavia, prima dell'esame dei motivi, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e le controparti non hanno accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione da parte della società ricorrente e della mancata accettazione da parte delle controparti; ne ha dichiarato l'estinzione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, ritenendo rilevanti l'andamento del contraddittorio, il tenore del ricorso e la manifesta apparenza di infondatezza dei motivi, oltre all'inammissibilità del richiesto nuovo scrutinio sulla insolvenza quale quaestio facti.
Norme richiamate
artt. 37, 40 e 121 CCII
richiamati come base normativa del ricorso volto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando non intervenga accettazione delle controparti.
- Nel giudizio di legittimità, la richiesta di un nuovo scrutinio della insolvenza non è ammissibile quando comporta una rivalutazione del merito e della quaestio facti.
- Ai fini della regolazione delle spese, la Corte può valorizzare il tenore del ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi, oltre all'esito del contraddittorio.
- In materia di apertura della liquidazione giudiziale, la valutazione dell'insolvenza integra un accertamento di fatto non suscettibile di nuova verifica in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24355/2026 del 01/08/2026
- ordinanza_civile · 1 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24357/2026 del 01/08/2026
- ordinanza_civile · 1 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24358/2026 del 01/08/2026
- ordinanza_civile · 1 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24361/2026 del 01/08/2026
- ordinanza_civile · 1 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24363/2026 del 01/08/2026
- ordinanza_civile · 1 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24369/2026 del 01/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →