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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24357/2026 del 01/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di enfiteusi relativo a un immobile di proprietà comunale, con successiva richiesta di consegna del bene. Le parti private avevano domandato il rimborso delle spese sostenute per riparazioni straordinarie e per migliorie/addizioni apportate all'immobile, invocando il diritto all'indennizzo. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva accolto in parte il ricorso, affermando l'applicabilità dell'art. 1150 c.c. e cassando con rinvio la sentenza di appello. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha ritenuto: a) inammissibile ogni domanda relativa a opere realizzate nel corso del giudizio, perché nuove; b) infondata nel merito la domanda limitata al periodo anteriore al giudizio, per mancanza di prova delle migliorie e delle spese. Ha inoltre posto integralmente a carico delle parti private le spese del giudizio di appello, di cassazione e di rinvio. Nel ricorso per cassazione le parti private hanno dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del precedente giudizio di cassazione nonostante la contumacia del Comune; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese di appello e di rinvio; violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserita mancata conformazione al principio di diritto sul rimborso ex art. 1150 c.c.; ulteriore violazione dell'art. 91 c.p.c. per le spese del giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alle spese del precedente giudizio di legittimità: ha cassato la sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, ha dichiarato che nulla è dovuto dalle parti private per il giudizio di cassazione svoltosi in contumacia del Comune, fermo il resto. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo corretto che il giudice del rinvio avesse applicato l'art. 1150 c.c. solo entro il perimetro tracciato dal precedente giudicato, e dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo, concernenti la regolazione delle spese di appello e rinvio, perché il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione di opportunità della compensazione né alla quantificazione delle spese, se contenuta nei limiti tabellari. Le spese del presente giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1150 c.c.

    disciplina il diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie e all'indennità per i miglioramenti, purché sussistano al momento della restituzione; nel caso concreto è stata ritenuta la norma applicabile, ma entro il limite temporale e probatorio fissato dal giudicato e dal rinvio.

  • art. 975 c.c.

    non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, poiché il rapporto enfiteutico era già cessato e la domanda doveva essere scrutinata alla luce dell'art. 1150 c.c.

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di causalità e soccombenza regola la liquidazione delle spese; tuttavia le spese non sono dovute alla parte rimasta contumace nel giudizio di legittimità, se essa non ha sopportato alcun onere difensivo, mentre la valutazione sulla compensazione o sulla quantificazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale uniformazione vi fosse, perché il rinvio era circoscritto alla verifica della domanda ex art. 1150 c.c. nel perimetro già definito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni coperte da giudicato interno o esterno, né ampliare l'oggetto del thema decidendum oltre i limiti fissati dalla cassazione.
  • In materia di rimborso per migliorie e riparazioni straordinarie, la domanda va scrutinata sulla base della disciplina ritenuta applicabile dalla Corte di legittimità e solo per il periodo temporalmente rilevante; la mancata prova dei miglioramenti o delle spese impedisce l'accoglimento della pretesa.
  • Le spese di lite non sono dovute in favore della parte vittoriosa rimasta contumace nel grado di giudizio in cui non abbia sopportato alcun effettivo onere difensivo, poiché manca una concreta diminuzione patrimoniale da rifondere.
  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza comporta che solo la parte integralmente vittoriosa non possa essere gravata delle spese; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, e la loro quantificazione nei limiti di legge sono normalmente devolute al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se il principio non è violato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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