Cassazione Civile, Ordinanza n. 24369/2026 del 01/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di un'impresa di investigazioni contro una compagnia assicuratrice per il pagamento di una somma quale differenziale tra quanto pattuito in un contratto del 5 dicembre 2006 per incarichi nel settore dell'infortunistica stradale e quanto effettivamente corrisposto. La compagnia ha opposto il decreto sostenendo, tra l'altro, l'inefficacia del contratto per difetto di poteri rappresentativi del soggetto che lo aveva sottoscritto in nome della società, la mancanza del credito e l'assenza di prova del rapporto contrattuale. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la corte territoriale valorizzato pagamenti parziali e ritenuto provato il rapporto nonostante l'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del creditore; 2) violazione degli artt. 2193 e 2448 c.c. per l'applicazione della rappresentanza apparente a una società di capitali, nonostante gli obblighi di pubblicità legale; 3) violazione degli artt. 2104 e 2043 c.c. per avere ritenuto incompatibile con la rappresentanza apparente la domanda di rivalsa/garanzia impropria proposta dalla compagnia nei confronti del dipendente che aveva sottoscritto il contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché diretto a contestare accertamenti di fatto, ricostruzione della vicenda e valutazioni probatorie compiuti dai giudici di merito, oltre che in parte colpito dalla preclusione della doppia conforme per il profilo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della corte d'appello aveva correttamente spiegato perché, nel caso concreto, l'affidamento del terzo potesse essere tutelato nonostante la natura di società di capitali della pretesa rappresentata, trattandosi di poteri gestori e rappresentativi conferibili anche senza formalità statutarie e desumibili dall'assetto operativo della struttura. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva comunque escluso la rivalsa in ragione della condotta colposa della società e dell'estensione degli effetti dell'atto del falsus procurator alla sfera del rappresentato apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
usato per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale; il controllo di legittimità non può trasformarsi in una revisione del merito o delle prove, e il vizio motivazionale è precluso in presenza di doppia conforme nei limiti applicabili.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere della prova; rileva che la parte che contestava il rapporto non aveva offerto una ricostruzione alternativa e che il giudice di merito ha desunto il rapporto anche da pagamenti parziali documentati.
art. 115 c.p.c.
invocato insieme all'art. 2697 c.c.; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.
art. 2193 c.c.
richiamato dalla ricorrente per escludere la rappresentanza apparente verso una società di capitali; la Corte ritiene però che, nel caso concreto, l'affidamento fosse giustificato da un potere conferibile anche senza formalità statutarie.
art. 2448 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla pubblicità societaria; la Corte afferma che gli obblighi di pubblicità non escludono in assoluto l'affidamento del terzo quando il potere rappresentativo possa esistere indipendentemente dalla disciplina statutaria.
art. 2104 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a respingere la censura sulla rivalsa in ragione dell'accertata condotta colposa della società e dell'effetto della rappresentanza apparente.
art. 2043 c.c.
richiamato nel terzo motivo; la Corte valorizza il profilo della condotta colposa del rappresentato apparente quale presupposto dell'estensione degli effetti dell'atto del falsus procurator e dell'esclusione della rivalsa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio e per il deposito di memorie illustrative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato respinto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove o una diversa ricostruzione della vicenda storica compiuta dal giudice di merito.
- L'onere della prova non può dirsi invertito quando il giudice di merito valorizzi, a sostegno dell'esistenza del rapporto, elementi documentali e comportamenti concludenti della parte onerata della contestazione, specie se questa non offra una plausibile ricostruzione alternativa dei rapporti tra le parti.
- La rappresentanza apparente può operare anche nei confronti di una società di capitali, se il terzo ha ingenerato un affidamento incolpevole sulla base di circostanze esteriori concrete e di un potere che, nel caso specifico, poteva essere conferito indipendentemente dalla regolamentazione statutaria e senza particolari formalità.
- I pagamenti parziali eseguiti dal preteso rappresentato possono essere apprezzati dal giudice di merito come comportamento compatibile con il riconoscimento dell'efficacia del contratto e come elemento idoneo a rafforzare l'affidamento del terzo contraente.
- Quando l'atto del falsus procurator è imputato al rappresentato apparente per effetto della sua condotta colposa, il rappresentato non può di regola riversare sul preteso rappresentante le conseguenze patrimoniali derivanti dall'affidamento incolpevole ingenerato nel terzo.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella scelta delle prove ritenute decisive, purché la motivazione dia conto delle ragioni del convincimento e non ometta di considerare un passaggio decisivo della ratio decidendi.
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