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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27175/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione prefettizia relativa a una violazione del codice della strada, collegata al transito in una zona a traffico limitato. La società opponente contestava: a) la regolarità formale dell’ordinanza, sostenendo che non fosse provata la delega del Prefetto al funzionario che l’aveva sottoscritta; b) la nullità del provvedimento per omesso deposito della documentazione relativa all’infrazione, inclusi verbale originario, rilievi fotografici e atti a base dell’accertamento; c) l’illegittimità del verbale e del presupposto amministrativo istitutivo della ZTL, assumendo che la zona a traffico limitato dovesse essere istituita con delibera di Giunta e che il giudice ordinario dovesse verificare anche la legittimità dell’atto presupposto. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: il primo per omesso esame dell’istanza di accesso agli atti e dell’ordine di esibizione della delega prefettizia, con richiamo agli artt. 2697 c.c., 210 e 414 c.p.c.; il secondo per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., lamentando che il Tribunale avesse attribuito fede privilegiata al verbale senza richiedere la produzione dei rilievi fotografici; il terzo per violazione dell’art. 7 cod. strada e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la PA non avesse provato la delibera di Giunta istitutiva della ZTL, atto presupposto necessario della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo diretto a far valere un errore di fatto di natura revocatoria, quindi non deducibile con ricorso per cassazione ma solo con revocazione davanti al medesimo giudice che avrebbe pronunciato l’errore. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e che la mancata produzione dei rilievi fotografici non indebolisce il valore probatorio legale del verbale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni stradali il giudice ordinario può e deve sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, la legittimità dell’atto amministrativo presupposto della pretesa sanzionatoria; perciò il Tribunale non poteva sottrarsi al controllo sulla validità dell’atto istitutivo della ZTL. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la Corte esclude che consenta di contestare in cassazione un errore di fatto o di superare il valore probatorio legale del verbale pubblico; rileva invece il diverso tema della prova dell’atto presupposto della sanzione.

  • art. 210 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per l’esibizione documentale; la Corte non ne accoglie la censura perché la doglianza attiene a un errore di fatto e perché la richiesta riguardava un documento che, secondo il Tribunale, non risultava depositato.

  • art. 414 c.p.c.

    menzionato nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte qualifica il primo motivo come inammissibile per natura revocatoria della censura e decide sugli altri in termini di infondatezza o accoglimento.

  • art. 2700 c.c.

    l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza o compiuti; pertanto il verbale di accertamento è assistito da fede privilegiata per gli accertamenti del verbalizzante.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato per qualificare come errore di fatto, di natura revocatoria, la doglianza sull’asserita esistenza dell’istanza di accesso agli atti.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato per precisare che il deposito dell’amministrazione riguarda il rapporto e gli atti di accertamento della sanzione, non anche la delega prefettizia.

  • art. 7 cod. strada

    l’atto istitutivo della ZTL è qualificato come atto presupposto della violazione, sicché la sua legittimità può essere scrutinata incidentalmente dal giudice ordinario nell’opposizione alla sanzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile come vizio di cassazione l’errore di fatto risultante dall’erronea percezione dell’esistenza o inesistenza di un documento; tale censura va fatta valere con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. davanti al giudice che ha pronunciato la decisione viziata.
  • Il verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; le contestazioni che incidono su tali risultanze non possono essere risolte con ordinari mezzi di prova nel giudizio di opposizione.
  • La mancata produzione degli allegati fotografici o di documentazione similare non elimina, di per sé, il valore probatorio legale del verbale di accertamento, quando gli accertamenti essenziali siano comunque ricompresi nella fede privilegiata dell’atto pubblico.
  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti della pretesa sanzionatoria; non è necessario che la parte promuova separato giudizio dinanzi al giudice amministrativo per dedurne l’illegittimità.
  • Quando la violazione dipende dall’esistenza di un atto amministrativo presupposto che integra la fattispecie sanzionatoria, l’amministrazione deve poter dimostrare tale presupposto e il giudice deve verificarne la legittimità incidentale ai fini della decisione sull’opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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