Cassazione Civile, Ordinanza n. 37875/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di includere, nella base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per gli anni 2012 e 2013, anche i redditi percepiti dal resistente quale partecipazione agli utili di una società di capitali. Il giudice di merito aveva escluso tali utili dal computo contributivo, ritenendoli redditi di capitale e non redditi da attività imprenditoriale. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della L. n. 438/1992, in relazione alla L. n. 223/1990, dell'art. 53, comma 2, lett. d), del TUIR e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, sostenendo che, poiché il resistente era socio fondatore della società, la partecipazione agli utili dovesse essere qualificata come reddito di lavoro autonomo e quindi ricompresa nella base imponibile contributiva. La Corte d'appello aveva invece ritenuto irrilevante la qualità di socio fondatore ai fini contributivi e aveva confermato l'esclusione degli utili dalla base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse coperto da un orientamento già consolidato: il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile i soli redditi d'impresa, mentre restano esclusi i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Ha inoltre precisato che la distinzione fiscale tra socio fondatore e socio non fondatore, prevista dal TUIR, è una fictio iuris rilevante ai fini tributari ma non idonea a mutare la qualificazione dei redditi sul piano contributivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992
la base imponibile contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti comprende i soli redditi d'impresa, non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali
richiamata in relazione al quadro normativo sulla contribuzione previdenziale
art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986
la distinzione fiscale tra utili del socio fondatore e del socio non fondatore vale sul piano tributario, ma non incide automaticamente sulla qualificazione contributiva del reddito
art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986
gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale
definisce i redditi d'impresa, che sono gli unici da includere nella base imponibile contributiva richiamata dalla Corte
richiamato nel motivo di ricorso quale norma di raccordo nella disciplina dei versamenti e degli adempimenti contributivi
dedotta come norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
base della declaratoria di inammissibilità del motivo, in quanto contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore alle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta alla gestione commercianti, rilevano soltanto i redditi d'impresa; i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, se non accompagnati da attività lavorativa, restano esclusi dalla base imponibile.
- La qualificazione fiscale di un reddito non si trasferisce automaticamente sul piano contributivo: una fictio iuris prevista dal TUIR può operare per le imposte senza incidere sulla debenza dei contributi previdenziali.
- La qualità di socio fondatore non basta, da sola, a trasformare in reddito di lavoro autonomo gli utili percepiti dalla partecipazione a una società di capitali, se la natura del reddito resta quella di capitale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una questione già risolta da un orientamento consolidato della Corte, senza offrire argomenti idonei a superarlo.
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