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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31538/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 eseguita dall'agente della riscossione su beni di proprietà di un contribuente per debiti tributari non pagati. Il contribuente aveva contestato l'atto deducendo, tra l'altro, che gli immobili non erano di sua proprietà esclusiva e che due di essi erano destinati a fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo il debito anteriore e contratto per bisogni familiari; la CTR, in appello, aveva invece annullato l'iscrizione ipotecaria per omessa notifica del preavviso di iscrizione, richiamando il principio sul contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la doglianza sulla mancata notifica del preavviso costituiva domanda nuova in appello; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria, deducendo che il preavviso era stato ritualmente notificato e prodotto in appello; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 per mancata valutazione del documento; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre per non avere la CTR considerato il preavviso di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la questione della mancata notifica del preavviso fosse già stata dedotta in primo grado, sia pure qualificata diversamente, e che comunque la diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda non integra domanda nuova. Ha invece accolto i restanti tre motivi: ha rilevato che il documento contenente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stato prodotto in appello e risultava ritualmente notificato al contribuente in data 14.4.2015 con concessione del termine di 30 giorni per il pagamento; la CTR non lo aveva esaminato e aveva anzi motivato assumendone la mancanza. Per la Cassazione, tale omissione incideva su un documento decisivo, idoneo a sovvertire la base fattuale della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché esamini gli ulteriori profili di legittimità dell'iscrizione ipotecaria, rimasti assorbiti in appello, e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva notificata al debitore; la presenza o assenza di tale preavviso è decisiva per la legittimità dell'atto.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte richiama la norma come base del preavviso di iscrizione ipotecaria, il cui mancato o mancato esame può incidere sulla validità della misura cautelare/esecutiva.

  • art. 167 c.c.

    È evocato solo nel fatto storico, come destinazione di alcuni immobili a fondo patrimoniale.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande nuove in appello non impedisce la diversa qualificazione giuridica della stessa pretesa o la deduzione di una diversa ragione giuridica fondata su norma che il giudice deve applicare d'ufficio.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario resta preclusa la proposizione di domande nuove in appello, ma non la mera diversa qualificazione giuridica della domanda originaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza tributaria e sulla motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei fatti e la motivazione della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma sul contenuto della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è doverosa.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura riguarda la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la preclusione alle domande nuove in appello non impedisce la deduzione in secondo grado di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già allegati, né l'applicazione di una norma che il giudice è tenuto ad applicare d'ufficio.
  • L'omesso esame di un documento è denunciabile in cassazione quando quel documento sia decisivo, cioè quando la sua considerazione avrebbe con certezza potuto portare a una decisione diversa e la sentenza di merito sia fondata sull'erronea supposizione della sua inesistenza o irrilevanza.
  • In tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, la comunicazione preventiva notificata al contribuente costituisce presupposto rilevante della legittimità dell'atto; se il documento che prova tale adempimento non viene considerato dal giudice di merito, la decisione può risultare viziata.
  • La violazione dell'onere di considerare un documento decisivo integra vizio di motivazione solo quando l'omissione investa un punto decisivo della controversia e non quando il documento avrebbe solo potuto incidere in via ipotetica sull'esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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