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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12358/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato avanti al giudice tributario due atti con cui l'Ufficio gli contestava la violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale per avere effettuato investimenti all'estero per complessivi euro 320.000 e per non avere compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi. La CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha rigettato l'appello ritenendo provato l'investimento all'estero. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato una sentenza penale passata in giudicato che aveva accertato la non reale esistenza della società estera e la falsità dei certificati di deposito; con il secondo ha dedotto la motivazione apparente della sentenza d'appello, censurando il passaggio in cui la CTR aveva equiparato società finanziarie di fatto inesistenti o di fantasia a società estere astrattamente idonee a emettere certificati. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, ossia l'investimento all'estero e il conseguente obbligo dichiarativo non assolto; inoltre la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione delle risultanze del giudizio penale e non all'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR era sufficiente e non meramente apparente, poiché consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Non sono state liquidate spese poiché l'intimata non si è costituita. La pronuncia dà inoltre atto della disciplina sul contributo unificato in caso di rigetto, richiamando l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167

    conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227

    È la norma violata secondo l'Ufficio, poiché impone l'obbligo di monitoraggio fiscale e di indicazione degli investimenti esteri nel quadro RW.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare l'omessa valutazione di elementi istruttori o chiedere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre la concisa esposizione dei fatti e i motivi in diritto; la loro mancanza o mera apparenza determina nullità.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Impone il dovere costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    In caso di rigetto del ricorso viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la procura speciale congiunta al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione delle prove: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • La motivazione è solo apparente e quindi nulla quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice; non vi è nullità se la decisione consente di comprendere le ragioni del convincimento.
  • In materia di monitoraggio fiscale, la prova dell'effettuazione di investimenti all'estero e dell'omessa compilazione del quadro RW può essere desunta anche dal complesso degli elementi valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Quando il giudice di merito ha effettivamente preso in considerazione il fatto storico centrale della controversia, non sussiste il vizio di omesso esame anche se la sentenza non si confronti analiticamente con tutte le risultanze probatorie o con tutte le allegazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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