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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. Secondo l’Ufficio, il pagamento della sola prima rata non era sufficiente a perfezionare il condono relativo a IVA, IRAP e IRPEF per l’anno 1998, poiché l’efficacia della definizione era subordinata al pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. L’art. 9-bis disciplina infatti un condono "clemenziale", volto a eliminare o ridurre le sanzioni sugli omessi o tardivi versamenti, e non un condono "premiale" fondato su un accertamento tributario straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, nell’ambito dell’art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, il condono si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale delle somme dovute entro i termini previsti; il pagamento della sola prima rata, seguito dall’omesso versamento delle successive, non impedisce all’Amministrazione di recuperare l’imposta originaria mediante ruolo e cartella. S.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute si perfeziona con l’integrale pagamento di quanto dovuto.

    La disposizione configura un condono clemenziale: consente di regolarizzare omessi o tardivi versamenti senza le sanzioni previste, ma richiede il pagamento completo e puntuale dell’imposta e degli interessi. Il versamento della sola prima rata non perfeziona la definizione.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Queste disposizioni riguardano forme di condono premiale, caratterizzate da un accertamento straordinario o dalla definizione della lite secondo regole speciali. Le relative discipline, che in alcuni casi ammettono effetti anche senza pagamento integrale, non possono essere applicate analogicamente all’art. 9-bis.

  • Art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile

    Le norme eccezionali, come quelle sui condoni fiscali, non sono suscettibili di applicazione analogica. Pertanto, le regole più favorevoli previste per altri tipi di condono non possono essere estese al condono disciplinato dall’art. 9-bis.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Nel condono ex art. 9-bis non è necessaria una particolare attività di accertamento o liquidazione dell’Ufficio, poiché l’importo dovuto è già indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la causa nel merito.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    La Corte richiama l’orientamento secondo cui la rinuncia generalizzata alle sanzioni relative all’IVA può essere incompatibile con il diritto dell’Unione europea, poiché rischia di compromettere la corretta riscossione dell’imposta. Tale profilo riguarda in particolare i condoni IVA e il rispetto degli obblighi di riscossione armonizzati.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale, occorre verificare se la legge subordina espressamente il perfezionamento al pagamento integrale: in tal caso, il mancato pagamento anche di una rata successiva può far venir meno gli effetti della definizione.
  • Non è possibile estendere automaticamente a un tipo di condono le regole previste per altre forme di sanatoria: le norme sui condoni sono eccezionali e, di regola, non possono essere applicate per analogia.
  • È importante distinguere tra condono premiale, che può comportare una definizione straordinaria del rapporto tributario, e condono clemenziale, che normalmente elimina o riduce sanzioni ma non riduce l’imposta dovuta e richiede l’adempimento completo.
  • Il pagamento parziale o della sola prima rata non è necessariamente sufficiente a impedire la riscossione dell’intero debito tributario; l’effetto estintivo o definitorio si produce solo se previsto dalla specifica disciplina e se vengono rispettate tutte le condizioni.
  • Per i tributi armonizzati, in particolare l’IVA, le agevolazioni che comportano la rinuncia alle sanzioni devono essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione europea e dei principi sulla corretta riscossione dell’imposta.

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