Sentenza del 16/11/2025 n. 30205 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso di accertamento per il 2009 contestava a BB Srl una maggiore IVA di 8.094.375 euro, sulla base di una verifica originata da un’indagine penale che aveva rilevato una frode carosello e costi non documentati. A.A. aveva impugnato l’avviso in proprio e per la società. In Cassazione ha proposto quattro motivi: mancato effettivo contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. 212/2000); uso in appello di circostanze e documenti non richiamati nell’atto impositivo; assenza degli allegati al processo verbale di constatazione; violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 e delle regole sull’onere della prova. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha eccepito che A.A. non era legittimato ad agire per sé o per la società: al momento della notifica dell’avviso e del ricorso, C.C., inizialmente nominata custode giudiziaria delle quote sequestrate, era già amministratrice unica e legale rappresentante della società. A.A. invocava anche la propria qualità di socio e di creditore in surroga.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, senza esaminare nel merito i quattro motivi. Ha stabilito che A.A. non era legittimato: aveva cessato di essere amministratore dopo la nomina di C.C.; la qualità di socio, anche in presenza di inerzia dell’amministratore, non attribuisce di per sé il potere di impugnare verso terzi l’atto notificato alla società; neppure è stata riconosciuta una legittimazione mediante azione surrogatoria. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proposta da A.A. Ha condannato il ricorrente principale alle spese: 8.000 euro per il primo grado, 9.000 euro per il secondo e 14.000 euro per la Cassazione, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato relativo al ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 321 c.p.p. e art. 104 disp. att. c.p.p.
Deve conclusivamente affermarsi che, in caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità' delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall'assemblea della società amministratore unico.
Quando il custode giudiziario delle quote sequestrate è nominato anche amministratore unico della società, è quest’ultimo, quale legale rappresentante, a rappresentare la società; il socio non può impugnare direttamente l’accertamento notificato alla società.
Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del 2003, n. 4579 del 2009, n. 29325 del 2021), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio.
La qualità di socio e l’interesse alla conservazione del patrimonio sociale non conferiscono, da soli, legittimazione ad agire contro terzi per contestare atti o rapporti della società. Nel caso concreto la dedotta qualità di creditore e l’azione surrogatoria non hanno fondato una legittimazione ad impugnare l’avviso.
Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la "causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l'intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo.
La Cassazione senza rinvio è pronunciata quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. Se l’inammissibilità originaria dipende dal difetto di legittimazione del ricorrente, la sentenza viene cassata senza rinvio e il giudizio non prosegue nel merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la "causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l'intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo.
Il raddoppio del contributo unificato si applica anche quando il ricorso principale conduce alla cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta: la decisione considera l’esito sostanzialmente negativo per chi ha promosso l’impugnazione. L’importo ulteriore è dovuto se è dovuto il contributo originario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell'art.385, comma 2, cod. proc. civ.
La soccombenza del ricorrente principale comporta la condanna alle spese dei gradi di merito e del giudizio di Cassazione, liquidate dalla Corte.
Massime di principio
- L’avviso intestato alla società deve essere impugnato dalla società tramite il legale rappresentante in carica al momento rilevante; la precedente carica di amministratore non attribuisce al soggetto un potere rappresentativo persistente.
- Il sequestro preventivo delle quote non attribuisce automaticamente al socio legittimazione personale a contestare gli atti fiscali della società. Se il custode delle quote assume anche la carica di amministratore unico, la rappresentanza della società spetta a quest’ultimo.
- La mera titolarità di tutte le quote e l’interesse economico del socio non bastano per impugnare verso l’esterno un atto rivolto alla società. L’azione surrogatoria richiede i relativi presupposti e non può essere invocata genericamente per superare il difetto di legittimazione.
- La legittimazione eccezionale riconosciuta in alcune ipotesi al contribuente fallito, quando il curatore è rimasto inerte, non si estende automaticamente al socio o all’ex amministratore: occorrono la qualità e le condizioni specifiche previste per quel rimedio.
- Il difetto di legittimazione originario può determinare l’inammissibilità del ricorso e la cassazione senza rinvio, senza decisione sulle contestazioni di merito relative all’accertamento; può inoltre comportare spese processuali e, in Cassazione, il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
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