Sentenza del 17/11/2025 n. 337 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per il 2018, sostenendo anzitutto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento: l’atto, notificato il 18 febbraio 2025, sarebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2024, senza poter aggiungere gli 85 giorni di sospensione legati alla pandemia. Nel merito, ha contestato il recupero fondato sulle movimentazioni di almeno sei conti correnti, affermando di averle giustificate con documentazione e spiegando che alcune operazioni erano eseguite per conto dei clienti della sua attività di consulente finanziario, anche per pagamenti F24 e utenze successivamente rimborsati. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché notificato via PEC come copia scansionata di un documento cartaceo e non come documento nativo digitale; ha inoltre chiesto il rigetto delle contestazioni sostanziali.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria ha ritenuto nulla, ma non inesistente, la notificazione del ricorso all’Agenzia, perché effettuata mediante copia analogica scansionata in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Ha però considerato il vizio sanato dal raggiungimento dello scopo, in quanto l’Agenzia si è costituita e ha potuto difendersi; l’eccezione preliminare non ha quindi impedito l’esame del ricorso. Ha rigettato la doglianza di decadenza: richiamando l’ordinanza della Cassazione n. 960 del 15 gennaio 2025, ha ritenuto applicabile ai termini di accertamento la sospensione prevista durante l’emergenza COVID-19, con conseguente spostamento in avanti del termine per la durata della sospensione; l’avviso notificato il 18 febbraio 2025 non è stato dunque giudicato tardivo. Ha respinto anche le censure di merito, perché le allegazioni del contribuente sulle movimentazioni bancarie erano generiche, riassuntive e prive di adeguato supporto documentale rispetto all’accertamento analitico dell’Ufficio. Ricorso respinto; ricorrente condannato alle spese, liquidate in complessivi 6.000 euro.
Norme richiamate
Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16.
La disposizione impone l’utilizzo delle modalità telematiche prescritte per gli atti processuali. La Corte ha ritenuto che la notifica via PEC di una copia scansionata di un ricorso analogico violasse tale regola, ma ha qualificato il vizio come nullità sanabile, non come inesistenza.
Art. 16-bis, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
La regola riguarda l’invalidità del deposito e non elimina il distinto vizio della notificazione. Nel caso deciso non ha quindi escluso la nullità della notifica del ricorso; la costituzione dell’Agenzia ha tuttavia sanato tale nullità per raggiungimento dello scopo.
Art. 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
il documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"
La definizione è stata utilizzata per distinguere il documento informatico dalla copia-immagine ottenuta scansionando un atto cartaceo: quest’ultima non è un atto formato nativamente in digitale.
Art. 5, comma 1, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7.
La disposizione individua la modalità telematica di notificazione mediante trasmissione di documenti informatici. La trasmissione via PEC di un documento scansionato non rende l’originale analogico un atto nativo digitale.
Siffatto ricorso è affetto da mera nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione dalla casella p.e.c. ed il successivo deposito, facendo leva sugli ormai consolidati principi di effettività della tutela giurisdizionale e di strumentalità delle forme processuali.
La nullità dell’atto processuale è sanabile quando l’atto abbia raggiunto il proprio scopo. La Corte ha applicato il principio poiché l’Agenzia si è costituita, ha compreso la domanda e ha potuto svolgere le proprie difese.
Art. 67, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La sospensione emergenziale dei termini relativi alle attività degli uffici fiscali produce uno spostamento in avanti, per la stessa durata, anche dei termini di accertamento che scadono al di fuori del periodo di sospensione.
Art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La sospensione per eventi eccezionali si estende, per un periodo corrispondente, ai termini di prescrizione e decadenza delle attività di liquidazione, controllo e accertamento degli enti impositori. La Corte ha applicato tale criterio alla sospensione connessa all’emergenza COVID-19.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, la trasmissione via PEC di un ricorso cartaceo scansionato non equivale alla formazione di un atto nativo digitale e può integrare una nullità.
- La nullità della notifica non comporta automaticamente l’inammissibilità definitiva: può essere sanata se la controparte si costituisce, comprende l’atto e può esercitare pienamente la difesa. La sanatoria non va però confusa con la regola sulla regolarizzazione del deposito, che riguarda un profilo distinto.
- La sospensione COVID-19 dei termini delle attività degli Uffici fiscali può prorogare per la stessa durata anche i termini di accertamento, inclusi quelli la cui scadenza originaria cadeva dopo il periodo di sospensione; occorre quindi considerare la proroga nel calcolo della decadenza.
- Quando si contestano accertamenti bancari complessi, affermazioni generiche sull’origine o sulla giustificazione delle movimentazioni non sono sufficienti: è necessario collegare le singole operazioni a documentazione idonea, comprese quelle asseritamente effettuate per conto di clienti.
- La contestazione della motivazione o della correttezza dell’accertamento deve confrontarsi in modo specifico con le sue risultanze e con i calcoli dell’Ufficio; censure meramente riassuntive e non documentate possono essere respinte.
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