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Sentenza

Sentenza del 17/11/2025 n. 978 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’invito al pagamento Prot. n. 2999/2024 del 28 febbraio 2024, relativo al recupero di € 840,00 di contributo unificato tributario (CUT) non pagato per un ricorso tributario, con applicazione di una sanzione di € 1.680,00. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, con sentenza n. 73/2025 del 24 gennaio 2025, depositata il 28 febbraio 2025, ha appellato lamentando: nullità formale dell’atto per mancanza di prova della firma digitale; violazione del contraddittorio e del giusto processo, coincidenza tra amministrazione e giudice e incompetenza; illegittimità della notifica al difensore; sproporzione e illegittimità della sanzione del 200%, anche rispetto al cumulo; violazione del favor rei per mancata applicazione della successiva riduzione sanzionatoria; carenza di motivazione e inammissibilità della pretesa.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto l’appello, ritenendolo manifestamente infondato, e ha condannato il ricorrente a pagare € 1.087,20 per le spese del grado. Ha rigettato la censura formale perché l’atto è riferibile all’ufficio emanante e la validità di deleghe o sottoscrizioni interne non ne determina la legittimità. Ha escluso conflitto d’interessi o compromissione dell’imparzialità: il giudice è estraneo alla riscossione del CUT, affidata alla segreteria e soggetta a parametri vincolati. Ha respinto la censura sulla notifica perché nel ricorso e nella nota telematica risultava eletto domicilio presso il difensore. Ha ritenuto non fondata la contestazione della sanzione, richiamando la disciplina che ne consente la misura dal 100% al 200% del tributo in relazione ai giorni di ritardo. Ha respinto anche la richiesta di applicare retroattivamente la riduzione introdotta dal D.Lgs. 87/2024: la sua disposizione transitoria, che limita l’applicazione delle nuove sanzioni alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, deroga legittimamente al favor rei. La censura sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta contro il prodromico invito al pagamento, non impugnato e divenuto definitivo; in ogni caso, l’atto impugnato è stato ritenuto sufficientemente motivato.

Norme richiamate

  • Art. 47-ter, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 47-ter D.Lgs. 546/92, stante la manifesta infondatezza del ricorso in appello.

    La disposizione consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono i presupposti processuali e l’appello è manifestamente infondato.

  • Art. 16, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

    Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento al TUSG, art. 16, comma 1 bis e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, ciò in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Corte Costituzionale n. 73 del 2005).

    La norma individua la base normativa per l’irrogazione della sanzione amministrativa in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, in coordinamento con l’art. 71 del D.P.R. 131/1986.

  • Art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Da siffatti rilievi consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi del TUSG, art. 16, comma 1 bis, all'irrogazione della sanzione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato.

    La sanzione per il mancato o insufficiente pagamento del CUT è compresa tra il 100% e il 200% del tributo dovuto, graduata in relazione ai giorni di ritardo; il Collegio ha ritenuto infondata la contestazione della misura applicata.

  • Art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    I giudici di legittimità, nel contesto della revisione del sistema sanzionatorio tributario apportato dal D.Lgs. 87/2024, nel confermare che la norma dell'art.5 del suddetto D.Lgs. ha in effetti introdotto una deroga al principio del favor rei, ne hanno nel contempo statuito la piena legittimità.

    Il principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria non impone in assoluto l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole: la deroga transitoria introdotta dalla riforma è stata ritenuta legittima.

  • Art. 5 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    l'irretroattività disposta dal citato art. 5 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio

    La disposizione limita l’applicazione delle nuove sanzioni più favorevoli alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Secondo il giudice, questa scelta transitoria costituisce una deroga legittima al favor rei, giustificata dalla riforma complessiva del sistema sanzionatorio.

  • Artt. 3 e 53 della Costituzione

    una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente... giustifica ampiamente un' irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria , senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost...

    La limitazione della retroattività delle sanzioni più favorevoli non viola, secondo il principio richiamato, uguaglianza e capacità contributiva quando è ragionevolmente collegata a una riforma complessiva e a interessi di rilievo costituzionale.

Massime di principio

  • La contestazione dell’assenza o irregolarità della firma di un atto amministrativo non comporta automaticamente la nullità: occorre considerare se l’atto sia comunque riferibile all’ufficio che lo ha emanato.
  • La coincidenza organizzativa tra gli uffici amministrativi di una giurisdizione e l’istituzione giudiziaria non dimostra, da sola, un difetto d’imparzialità dei giudici; rileva che il giudice sia estraneo alla formazione e riscossione della pretesa e che non sussistano elementi concreti di conflitto.
  • Se nel ricorso e nella documentazione telematica è validamente indicato il domicilio presso il difensore, la notifica al domicilio eletto può essere legittima.
  • Per l’omesso pagamento del CUT può applicarsi la sanzione prevista dalla disciplina speciale, compresa tra il 100% e il 200% del tributo secondo il ritardo; la contestazione della sproporzione deve confrontarsi con tale quadro normativo.
  • Una norma transitoria può escludere la retroattività di sanzioni più favorevoli e derogare al favor rei, se la scelta è ragionevole e giustificata dal contesto della riforma e da interessi di rango costituzionale.
  • I vizi propri dell’invito al pagamento prodromico devono essere contestati impugnando tempestivamente quell’atto: se non impugnato e divenuto definitivo, non possono essere fatti valere successivamente contro un atto conseguente.
  • La motivazione di un atto è sufficiente quando espone i dati rilevanti, la sanzione applicata e il percorso fattuale e logico che consente al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi.

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