Sentenza del 16/11/2025 n. 30202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento IVA per il 2010, notificato a BB Srl il 20 luglio 2012, con cui erano recuperati € 12.296.674 di maggiore IVA sulla base di una presunta frode carosello. A.A. lo aveva impugnato in proprio e per la società, qualificandosi come ex amministratore, socio unico e creditore. L’Agenzia contestava la sua legittimazione. In Cassazione A.A. aveva inoltre dedotto: violazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. 212/2000); uso in appello di circostanze e documenti non indicati nell’atto impositivo; mancata disponibilità degli allegati al processo verbale di constatazione; violazione dell’art. 19 del DPR 633/1972 e del riparto dell’onere della prova.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, senza esaminare nel merito le quattro censure di A.A. Ha stabilito che, prima della notifica dell’avviso e del ricorso introduttivo, A.A. aveva cessato di essere amministratore: la custode delle quote sequestrate era stata nominata amministratore unico nel gennaio 2012 e rappresentava quindi la società. La qualità di socio unico non attribuiva ad A.A. legittimazione diretta a impugnare l’atto notificato alla società; neppure la dedotta qualità di creditore consentiva l’azione surrogatoria nel caso concreto. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perché la causa non poteva essere proposta da A.A. Ha condannato il ricorrente principale alle spese: € 8.000 per il primo grado, € 9.000 per il secondo grado ed € 14.000 per la Cassazione, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dichiarato dovuto, se spettante, l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Art. 321 c.p.p. e art. 104 disp. att. c.p.p.
Deve conclusivamente affermarsi che, in caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità' delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall'assemblea della società amministratore unico.
Se il custode giudiziario delle quote sequestrate viene nominato amministratore unico e legale rappresentante della società, il socio non può impugnare direttamente, in proprio, l’avviso notificato alla società.
Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del 2003 , n. 4579 del 2009 , n. 29325 del 2021 ), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla società, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio.
La posizione di socio e il suo interesse alla conservazione del patrimonio sociale non bastano a consentire un’azione esterna contro terzi in sostituzione della società. Nel caso deciso, la dedotta qualità di creditore in surroga non attribuiva ad A.A. legittimazione a impugnare l’avviso.
La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio.
La cassazione senza rinvio è stata disposta perché la causa non poteva essere proposta da A.A., privo di legittimazione; la Corte non ha quindi rimesso la controversia a un giudice di merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, DPR 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall' art. 13 , comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , trova applicazione anche nel caso di cassa-zione senza rinvio ex art. 382 , comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la "causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppia-mente torto e l'intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo.
Il contributo unificato è raddoppiato anche quando l’impugnazione conduce alla cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta, purché ricorrano i presupposti normativi e il contributo iniziale sia dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sia per il primo e secondo grado, sia per il giudizio di legittimità, ai sensi dell' art. 385 , comma 2, cod. proc. civ..
La parte soccombente è stata condannata alle spese dei diversi gradi di giudizio, liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Per impugnare un avviso notificato a una società occorre agire in qualità di legale rappresentante della società o essere titolari di una specifica legittimazione prevista dalla legge. La qualità di socio, anche unico, non attribuisce di per sé il potere di agire in giudizio per la società o in proprio contro l’atto societario.
- Il sequestro preventivo delle quote non elimina automaticamente gli organi sociali. Se il custode giudiziario viene nominato amministratore unico, è lui a rappresentare la società per gli atti e i giudizi che la riguardano; l’ex amministratore perde la legittimazione rappresentativa dalla cessazione dalla carica.
- La nomina dell’amministratore giudiziario va verificata rispetto alle date rilevanti: notifica dell’atto e proposizione del ricorso. La legittimazione deve sussistere al momento in cui si compie l’atto processuale.
- L’interesse economico del socio alla tutela del valore della partecipazione non gli consente, da solo, di sostituirsi alla società nei rapporti con i terzi. Anche invocare un credito verso la società e l’azione surrogatoria richiede che ne sussistano concretamente i presupposti.
- La mancanza originaria di legittimazione può rendere inammissibile il ricorso introduttivo e comportare la cassazione senza rinvio, senza che il giudice debba esaminare le contestazioni di merito sull’accertamento.
- Il raddoppio del contributo unificato può applicarsi anche alla cassazione senza rinvio quando il processo è stato inutilmente avviato perché la causa non poteva essere proposta, se sono soddisfatti i presupposti di legge.
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