Sentenza del 17/11/2025 n. 30287 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2014-2017, impugnando il silenzio-diniego dell’Agenzia. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso e la CTR della Lombardia aveva confermato il rigetto, ritenendo che il professionista si avvalesse di una struttura organizzata eccedente il minimo necessario, che contribuiva a dirigere e amministrare, e che l’organizzazione e la clientela di KPMG valorizzassero la sua attività. In Cassazione A.A. ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997: l’attività era svolta nell’organizzazione della società, unico committente e titolare della struttura, senza una propria organizzazione professionale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando come incomprensibile la valutazione della CTR sul mancato assolvimento dell’onere probatorio e sull’incremento della propria clientela. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e deciso direttamente la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso di A.A. Ha ritenuto che, per gli anni controversi, il contribuente non avesse una propria organizzazione: era inserito nella struttura di KPMG Advisory Spa, soggetto distinto cui facevano capo la responsabilità organizzativa, i costi del personale e le scelte sui mezzi e sulle risorse. L’uso della struttura e la partecipazione del professionista al capitale sociale non bastavano a integrare il presupposto IRAP; la direzione di singoli incarichi non equivaleva a un potere di organizzazione della struttura societaria. L’Agenzia è stata condannata alle spese: € 2.000 per il primo grado, € 2.200 per l’appello ed € 4.500 per la Cassazione, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. La decisione è stata assunta il 9 ottobre 2025 e depositata il 17 novembre 2025.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446
con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15/09/1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
L’IRAP sul lavoro autonomo richiede un’organizzazione autonoma riferibile al professionista: questi deve esserne responsabile e avvalersi di beni eccedenti il minimo indispensabile oppure di lavoro altrui oltre la soglia indicata. Non basta operare all’interno o utilizzare la struttura organizzata da un altro soggetto.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d’appello sulla prova, ma la Corte ha accolto i motivi congiuntamente e ha risolto la controversia applicando i principi sul presupposto IRAP; il testo non contiene un autonomo passaggio interpretativo dell’articolo.
Di conseguenza, il ricorso va accolto, cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa, ex art.384 , comma 2, c.p.c., con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per l’IRAP del professionista non è decisivo che egli utilizzi materialmente personale, strumenti o supporti di una società: occorre accertare a chi faccia capo la struttura e chi ne abbia l’effettiva responsabilità organizzativa.
- La partecipazione del professionista al capitale della società, anche se accompagnata da attività professionale svolta al suo interno, non prova da sola che la struttura societaria sia una sua autonoma organizzazione.
- Il potere di coordinare o dirigere singoli incarichi professionali non equivale necessariamente al potere di scegliere e gestire mezzi e personale della società; rilevano le effettive prerogative organizzative.
- Nel giudizio di rimborso IRAP spetta al contribuente provare i fatti relativi all’assenza dei presupposti impositivi, ma tale prova va valutata secondo il corretto criterio giuridico: inserimento in una struttura altrui non significa, di per sé, esserne titolare o responsabile.
- L’autonoma organizzazione va verificata con riferimento a ciascun periodo d’imposta oggetto della richiesta, poiché l’assetto concreto dell’attività del professionista può variare nel tempo.
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