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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28526/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (persona fisica)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento del danno proposta da un soggetto che lamentava di essere stato offeso, insieme alla propria famiglia, tramite SMS dal contenuto denigratorio inviati alla madre del ricorrente e tramite una frase pubblicata su Facebook con nickname sulla bacheca dello stabilimento balneare presso cui il ricorrente lavorava. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna al pagamento di euro 5.000. La corte d'appello, invece, aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che il messaggio SMS fosse stato indirizzato a persona diversa dal preteso diffamato e non fosse univocamente idoneo a identificarlo; dall'altro, che la frase su Facebook non avesse carattere offensivo oltre i limiti della continenza e costituisse espressione di opinione critica. Aveva inoltre osservato che il ricorrente non aveva allegato in modo sufficientemente specifico il danno, limitandosi a parlare di imbarazzo e disagio. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione del d.lgs. 7/2016 per non avere la corte territoriale riconosciuto la rilevanza civilistica della condotta depenalizzata, la violazione dell'art. 595 c.p. per avere escluso la diffamazione della frase pubblicata su Facebook, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla diffusione del messaggio sulla pagina Facebook del datore di lavoro, e la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto, in sostanza, che la liquidazione del danno già riconosciuta alla madre esaurisse il danno risarcibile, senza considerare che il medesimo fatto può ledere più persone. La Corte di cassazione rileva anche una formulazione disordinata e poco rigorosa dei motivi, ma comunque li esamina nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il primo perché la corte d'appello non aveva negato in astratto la risarcibilità civile di condotte prima rilevanti come ingiuria, ma aveva escluso in concreto che lo specifico SMS fosse univocamente riferibile al ricorrente; il secondo perché la censura investiva un apprezzamento di fatto sulla non offensività della frase pubblicata su Facebook, valutazione riservata al giudice di merito se motivata; il terzo perché contestava ancora il merito e perché la doglianza sul vizio motivazionale era meramente embrionale; il quarto perché la corte territoriale non aveva negato il danno per timore di duplicazione risarcitoria, ma aveva ritenuto non sufficientemente allegato e specificato il pregiudizio subito dal ricorrente, senza quindi passare alla prova, neppure presuntiva, o alla liquidazione equitativa. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 7/2016

    La depenalizzazione dell'ingiuria non esclude in astratto che condotte prima penalmente rilevanti possano avere rilevanza civilistica, ma nel caso concreto la Corte ha escluso la riferibilità offensiva al ricorrente.

  • art. 595 c.p.

    La diffusione di una frase su Facebook può essere valutata ai fini della diffamazione, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'espressione rimanesse entro i limiti della continenza e non integrasse offensività.

  • art. 2679 c.c.

    La censura richiamata dal ricorrente è stata ritenuta inammissibilmente rivolta al merito o comunque infondata, poiché la doglianza non coglieva un errore di diritto ma contestava l'apprezzamento fattuale del giudice di appello.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana presuppone allegazione specifica del pregiudizio e del nesso lesivo; nel caso concreto la domanda è stata rigettata perché il danno non era stato adeguatamente allegato.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale non è liquidabile in assenza di una allegazione sufficientemente circostanziata del pregiudizio subito; la Corte ha escluso che si potesse procedere a prova o liquidazione equitativa senza tale base fattuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge sono stati scrutinati alla luce della loro effettiva attinenza a errori di diritto o, invece, a contestazioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di vizio motivazionale sono state ritenute in parte non sviluppate e in parte dirette a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e risultando la parte ricorrente soccombente, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di diffamazione civile, la Cassazione non può riesaminare la capacità offensiva concreta delle espressioni quando il giudice di merito abbia motivatamente valutato i fatti e la continenza dell'espressione; il controllo di legittimità resta limitato ai profili di diritto e ai vizi motivazionali nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Un messaggio indirizzato a un soggetto diverso dal preteso diffamato non è automaticamente diffamatorio nei confronti di quest'ultimo: occorre che il riferimento alla persona asseritamente lesa sia univoco e concretamente identificabile.
  • La pubblicazione su social network può integrare diffamazione aggravata per la potenzialità diffusiva del mezzo, ma la verifica della ricorrenza dell'offensività e dei limiti della critica resta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della reputazione richiede una allegazione specifica e circostanziata del pregiudizio subito; la sola deduzione di imbarazzo o disagio, se ritenuta generica, può non essere sufficiente a fondare prova presuntiva o liquidazione equitativa.
  • In cassazione, le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono infondate se in realtà mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieDanno non patrimonialeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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