Cassazione Civile, Ordinanza n. 25886/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2011, emesso in relazione alla vendita negli Stati Uniti di pacchetti turistici e alla richiesta di rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti inclusi nei pacchetti. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 15 maggio 2018, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. La CTR aveva ritenuto che l’art. 74-ter, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 si applicasse soltanto agli operatori comunitari, aveva valorizzato l’affidamento ingenerato dal precedente riconoscimento della detraibilità fino all’anno d’imposta 2009 e aveva interpretato l’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 come disposizione di salvezza dei rimborsi e delle detrazioni già effettuati. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 74-ter, terzo comma, del decreto IVA e dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, ha contestato che l’indetraibilità fosse limitata ai tour operator unionali; con il secondo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 55, secondo periodo, ha contestato l’applicabilità della disposizione transitoria di salvezza. La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, notificato il 17 settembre 2019, in considerazione della sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e del computo del termine feriale. La società è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente e accolto i due motivi. Ha ribadito che il regime di indetraibilità dell’IVA si applica anche ai tour operator stabiliti fuori dall’Unione europea quando agiscono in nome proprio e vendono ai clienti pacchetti turistici comprendenti beni o servizi acquistati da terzi e resi direttamente ai viaggiatori; ha inoltre affermato che va disapplicata la parte dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013 che salva i rimborsi effettuati e non recuperati entro l’entrata in vigore del decreto, perché incompatibile con l’art. 310 della direttiva 2006/112/CE. Ha escluso che il legittimo affidamento possa giustificare l’esonero dal tributo quando si fondi su circolari o risoluzioni amministrative recanti un’interpretazione erronea, non essendo tali atti fonti di diritti o obblighi. Applicando tali principi, ha ritenuto non detraibile l’IVA chiesta a rimborso dalla società. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 74-ter, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972
le menzionate decisioni, dalle quali non v’è ragione di discostarsi, affermano, da un lato, che il divieto di detrazione si applica unicamente ai tour operator esteri che vendono pacchetti turistici ai propri clienti
Il regime speciale comporta l’indetraibilità dell’IVA per gli operatori esteri che vendono in nome proprio pacchetti turistici ai clienti; non si estende invece all’agenzia che operi esclusivamente da intermediaria o fornisca servizi turistici singoli svincolati dall’organizzazione del viaggio.
art. 55, secondo periodo, d.l. n. 69/2013
va disapplicata l’ultima parte della disposizione dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, che fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.
La disposizione transitoria che conserva i rimborsi già effettuati e non recuperati deve essere disapplicata, perché contrasta con l’art. 310 della direttiva 2006/112/CE e determina un’ingiustificata rinuncia alla riscossione e una disparità di trattamento.
art. 310 direttiva 2006/112/CE
il disposto dell'art. 74 ter d.P.R. n. 633 del 1972 - come interpretato dall'art. 55 d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 - costituisce applicazione dell'art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l'imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell'UE che, nella qualità di "tour operators", abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori.
La direttiva fonda il divieto di detrazione o rimborso dell’IVA assolta in Italia dai tour operator stabiliti fuori dall’Unione per beni e servizi inclusi nei pacchetti turistici e forniti da terzi direttamente ai viaggiatori; tale disciplina giustifica la disapplicazione della norma interna transitoria incompatibile.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
Poiché, peraltro, il termine di impugnazione scade nel periodo compreso tra il 24/10/2018 (data di entrata in vigore del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136) e il 31/07/2019, il termine di impugnazione è sospeso per nove mesi (art. 6, comma 11, del menzionato decreto)
La sospensione di nove mesi prevista dalla norma si applica al termine d’impugnazione che scade nel periodo indicato, determinando, nel caso concreto, la tempestività del ricorso per cassazione.
art. 155, quarto comma, c.p.c.
tenuto conto del termine lungo semestrale decorrente dalla data di deposito della sentenza della CTR (15/05/2018), l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il 16/12/2018 e, quindi, entro il 17/12/2018, cadendo il precedente giorno 16 di domenica (cfr. art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.).
Quando la scadenza del termine cade di domenica, essa è prorogata al primo giorno seguente non festivo; la Corte applica la regola per individuare il termine originario di impugnazione, poi prorogato dalla sospensione prevista dalla normativa tributaria.
Massime di principio
- Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio si applica anche ai tour operator stabiliti fuori dall’Unione europea quando agiscono in nome proprio e vendono pacchetti turistici composti da beni o servizi acquistati da terzi e resi direttamente ai viaggiatori; in tale ipotesi l’IVA assolta in Italia sui relativi acquisti non è detraibile né rimborsabile.
- Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio non si applica quando l’agenzia opera esclusivamente come intermediaria, senza agire in nome proprio, oppure fornisce singoli servizi turistici non collegati all’organizzazione di un viaggio.
- È incompatibile con l’art. 310 della direttiva 2006/112/CE e deve essere disapplicata la disposizione nazionale che salva i rimborsi IVA già effettuati e non recuperati entro una determinata data, quando ciò comporti un’ingiustificata rinuncia alla riscossione e una disparità di trattamento tra contribuenti.
- Il contribuente non può invocare il legittimo affidamento per sottrarsi al tributo dovuto quando abbia seguito un’interpretazione erronea contenuta in circolari o risoluzioni amministrative: tali atti non sono fonti di diritti e obblighi e non vincolano neppure l’amministrazione che li ha emanati.
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