Cassazione Civile, Ordinanza n. 07916/2024 del 23/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di inefficacia, nei confronti di un creditore, dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da una ex dipendente e dal marito. Il giudice di merito aveva ritenuto che il debito della costituente derivasse da condotte illecite penalmente accertate, con conseguente insussistenza del requisito del collegamento con i bisogni della famiglia e ricorrenza dei presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di sottoscrizione di un componente del collegio; 2) violazione di legge e omessa pronuncia sulle spese di lite; 3) illegittima trasmissione degli atti al Consiglio dell'ordine per asserita violazione deontologica del difensore; 4) omessa rilevazione della nullità dell'atto di citazione per mancata notifica a un litisconsorte necessario; 5) illegittimo deposito tardivo di documenti senza contraddittorio; 6) illegittima rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non rispettasse i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c., poiché privo di un'esposizione dei fatti di causa, non adeguatamente correlato alle motivazioni della decisione impugnata e privo della specifica indicazione e illustrazione degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato solo come norma applicata dal giudice di merito per la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale; la Cassazione non ne rivede il merito perché dichiara inammissibile il ricorso.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, la chiara e sintetica esposizione dei motivi con l'indicazione delle norme violate e la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento di ciascun motivo; la loro omissione comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
I motivi erano formalmente incardinati su violazione di legge e nullità, ma sono stati ritenuti non idonei per difetto dei requisiti di autosufficienza e specificità.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la mancata condanna alle spese del soccombente nel merito.
Richiamato nei motivi relativi al contraddittorio e al deposito tardivo di documenti.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione nei motivi relativi alla nullità dell'atto e alle questioni processuali.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e il deposito di documenti.
Richiamato per censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
Invocato per lamentare una erronea distribuzione dell'onere della prova.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla composizione e sottoscrizione del collegio giudicante.
Richiamato nel primo motivo per il difetto di sottoscrizione della sentenza.
Richiamata nel terzo motivo in relazione ai doveri deontologici dell'avvocato.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa, asseritamente leso dalle decisioni processuali impugnate.
art. 111 Cost.
Richiamato per invocare il giusto processo e il contraddittorio.
Richiamato nel quinto motivo in relazione al deposito tardivo di documenti.
Richiamato nel sesto motivo in relazione alla rimessione in termini operata dal primo giudice.
Richiamata nel sesto motivo, senza che la Corte entri nel merito della relativa doglianza.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Richiamata come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere l'origine e l'oggetto della controversia senza ricorrere ad altri atti.
- Un motivo di ricorso non è idoneo se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: la critica deve essere specifica e riferita alle rationes decidendi poste a base della decisione.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, con riassunzione del loro contenuto rilevante; il mero rinvio al fascicolo di parte non basta.
- La violazione dei requisiti formali di cui all'art. 366 c.p.c. comporta inammissibilità dell'intero ricorso, indipendentemente dalla possibile fondatezza sostanziale delle censure.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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