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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07911/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Il ricorrente aveva stipulato, insieme all'acquisto di un'auto usata, una garanzia convenzionale annuale denominata "Global Service 2 garanzia convenzionale soccorso stradale". Dopo un guasto al motore e gli interventi dell'autofficina convenzionata, aveva chiesto che la società garante fosse condannata a rimborsare le spese di riparazione, nei limiti della somma garantita, oppure a pagare direttamente l'officina. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione ritenendo non provato che il danno riparato nel marzo 2018 fosse lo stesso sinistro denunciato nel dicembre 2017 e, quindi, non dimostrata la riconducibilità dell'intervento alla copertura. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 133 del codice del consumo, sostenendo che le condizioni della garanzia vincolavano la società e che, essendo il guasto emerso nel periodo di copertura, il danno doveva essere comunque indennizzato; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost., censurando la mancata attribuzione di valore probatorio alla lettera dell'officina del 6 marzo 2018 e denunciando una motivazione solo apparente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla testimonianza del titolare dell'officina convenzionata, che avrebbe confermato la sequenza degli eventi, la diagnosi del guasto, i costi della riparazione e le corrispondenze tecniche con il preventivo iniziale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione d'appello è stata quindi annullata perché la motivazione non rendeva percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito nel negare la prova del nesso tra il guasto denunciato e quello riparato.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività delle condizioni generali predisposte unilateralmente

  • art. 133 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    richiamato per affermare che la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia o nella pubblicità

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata trascrizione delle condizioni di polizza impedisce il controllo di fondatezza della censura, rendendo inammissibile il primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati; la censura riguardava la mancata valorizzazione di una prova documentale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al vizio di motivazione sul mancato apprezzamento della lettera dell'officina

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; qui è stato ravvisato un vizio di motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova circa la verificazione del danno e la sua riferibilità al sinistro dedotto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura che investe il contenuto di una garanzia convenzionale è inammissibile se il ricorrente non riporta nel ricorso le clausole contrattuali rilevanti, poiché la Corte non può verificare la fondatezza della doglianza senza accesso diretto al testo della polizza o delle condizioni generali.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all'interprete il compito di colmarne le lacune con congetture e ipotesi.
  • Il giudice di merito, nel valutare una prova documentale o testimoniale, deve esplicitare gli elementi da cui desume il proprio convincimento; il mero richiamo a sospetti o a incongruenze non spiegate non è sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.
  • L'omesso esame di una prova decisiva può restare assorbito quando la sentenza venga cassata per un vizio di motivazione che già impone il rinnovo dell'esame della controversia da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpreseImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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