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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07913/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurata)

La controversia

La società assicurata impugna la sentenza d’appello che aveva confermato l’accoglimento della domanda della compagnia di assicurazione volta ad ottenere l’annullamento di una polizza danni stipulata il 5 marzo 2012 e, per l’effetto, a negare l’indennizzo per un incendio verificatosi il 1° settembre 2012. La compagnia aveva sostenuto che, dopo la stipula, vi fossero state modifiche della compagine sociale, variazioni della persona dell’accomandatario e successivamente una modifica dell’oggetto sociale, senza adeguata comunicazione all’assicuratore; tali vicende sarebbero state rilevanti, secondo la compagnia e i giudici di merito, ai fini dell’annullamento ex art. 1892 c.c. e/o comunque della perdita di operatività della garanzia. La ricorrente deduce, in sintesi, che: l’art. 1892 c.c. riguarda solo dichiarazioni reticenti o inesatte rese al momento della stipula, non fatti sopravvenuti; la modifica dell’oggetto sociale era successiva al sinistro e non poteva incidere sul consenso iniziale; la variazione della compagine e dell’accomandatario non imponeva un obbligo di comunicazione all’assicuratore, essendo al più tema di opponibilità ex art. 2193 c.c.; la Corte d’appello avrebbe inoltre omesso di considerare la posteriorità delle vicende rispetto al sinistro e avrebbe falsamente applicato norme sulla prova, sulla motivazione e sulla sussistenza di un obbligo contrattuale o legale di informazione.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti indicati: ritiene fondati il primo, il sesto e il settimo motivo, nonché, per quanto di ragione, il secondo e il terzo; dichiara assorbiti il quarto, il quinto e l’ottavo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma il principio di diritto secondo cui l’eventuale reticenza dell’assicurato rilevante ai fini dell’annullamento ex art. 1892 c.c. deve avere influito in modo determinante sulla formazione del consenso dell’assicuratore e non può riguardare, per definizione, circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto.

Norme richiamate

  • art. 1892 c.c.

    L’annullamento del contratto di assicurazione presuppone dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della stipula, con dolo o colpa grave, e decisive per il consenso dell’assicuratore; non può essere applicato a fatti sopravvenuti.

  • art. 1898 c.c.

    Le circostanze sopravvenute che aggravano il rischio possono, al più, rilevare ai fini del recesso dell’assicuratore, non dell’annullamento del contratto ex art. 1892 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione di merito è censurata perché avrebbe ritenuto non pacifico un dato di fatto che, secondo la ricorrente, era invece concordemente allegato dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte di merito è censurata per avere valorizzato prove documentali in modo erroneo, trascurando il valore legale della data risultante dagli atti notarili.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente deduce che l’onere di provare i presupposti dell’annullamento o dell’aggravamento del rischio gravava sull’assicuratrice.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per sostenere che gli atti notarili fanno piena prova, tra l’altro, della data della loro formazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della motivazione perché apparente, perplessa e incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare la violazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie.

  • art. 1173 c.c.

    Invocato per sostenere l’assenza della fonte di un preteso obbligo di comunicazione della variazione societaria.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per escludere la configurabilità di un inadempimento senza l’esistenza di un’obbligazione specifica da adempiere.

  • art. 2193 c.c.

    L’iscrizione nel registro delle imprese è trattata come onere di opponibilità e non come obbligo di comunicazione verso l’assicuratore.

  • art. 2295 c.c.

    Richiamato per affermare che l’oggetto sociale è clausola programmatoria dell’atto costitutivo e non dato ricognitivo di fatti già accaduti.

  • art. 2300 c.c.

    Richiamato in relazione alla pubblicità delle modifiche dell’assetto societario e alla loro opponibilità.

  • art. 2315 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle società in accomandita semplice e del relativo assetto organizzativo.

  • art. 2328 c.c.

    Richiamato per la funzione dell’oggetto sociale nell’atto costitutivo delle società di capitali, come parametro analogico sulla natura programmatica della clausola.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere la preclusione alla deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, poiché le sentenze di primo e secondo grado erano fondate su ragioni in fatto diverse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge e di falsa sussunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè la posteriorità temporale della modifica dell’oggetto sociale rispetto al sinistro.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di pronuncia su questione ritenuta coperta da giudicato o non devoluta.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno e alla mancata impugnazione incidentale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta novità della questione esaminata in appello.

Massime di principio

  • L’art. 1892 c.c. può fondare l’annullamento del contratto di assicurazione solo quando la reticenza o inesattezza riguardi circostanze anteriori o contestuali alla conclusione del contratto e sia idonea a influire in modo determinante sul consenso dell’assicuratore.
  • Un fatto sopravvenuto alla stipula non può integrare, per definizione, una reticenza rilevante ai fini dell’annullamento ex art. 1892 c.c.; al più, se incide sul rischio, può rilevare come aggravamento ai sensi dell’art. 1898 c.c. e legittimare il recesso.
  • La modifica dell’oggetto sociale ha natura programmatica e non vale, di per sé, a dimostrare un già avvenuto aggravamento del rischio o la verificazione del sinistro.
  • In tema di assicurazione, la variazione della compagine societaria o della persona del legale rappresentante non è automaticamente assimilabile a una dichiarazione reticente rilevante ex art. 1892 c.c.; occorre verificare la sua effettiva incidenza sul rischio e la sua anteriorità rispetto alla stipula.
  • Non può essere configurato un inadempimento contrattuale in difetto della specifica fonte legale o pattizia dell’obbligo di informazione la cui violazione viene contestata; l’iscrizione nel registro imprese attiene, semmai, all’opponibilità verso i terzi.
  • Quando il giudice di merito ricondotta una fattispecie concreta a una norma giuridica non correttamente applicabile, il vizio è di sussunzione ed è deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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