Cassazione Civile, Ordinanza n. 07914/2024 del 23/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che gestiva una casa di cura aveva stipulato con un'azienda ospedaliera una convenzione per mettere a disposizione la propria struttura, il personale infermieristico e tecnico ausiliario, apparecchiature, medicinali e spazi, consentendo all'ente ospedaliero di erogare prestazioni ai propri pazienti all'interno di quei locali. La società aveva chiesto il pagamento di somme che assumeva dovute in base alla convenzione; l'ente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di acconti ritenuti indebiti. Il Tribunale aveva ritenuto nulla la convenzione per difetto di forma e violazione del criterio di economicità, mentre la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale della società e accolto quello incidentale dell'ente, dichiarando la nullità del rapporto per mancanza del requisito dell'accreditamento richiesto dalla disciplina sanitaria. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.R. 14 gennaio 1997, sostenendo che l'accreditamento riguarderebbe solo chi eroga direttamente prestazioni sanitarie e non chi si limita a mettere a disposizione la struttura; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., censurando l'interpretazione del contratto, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente letto come prestazione sanitaria della società, anziché come semplice messa a disposizione di locali e supporti; 3) violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 2, c.p.c., lamentando che l'appello principale fosse stato respinto senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato non solo l'assenza di medici dipendenti della struttura, ma soprattutto l'inserimento della casa di cura nell'organizzazione dell'ospedale, con apporto di personale infermieristico e tecnico, attività diagnostica, forniture e attrezzature, così da integrare una prestazione sanitaria che richiedeva l'accreditamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a contrapporre una diversa lettura delle clausole contrattuali senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva riportato integralmente i motivi di appello che assumeva non esaminati; in ogni caso, la motivazione sintetica della Corte d'appello era stata giustificata dalla decisione assunta sulla nullità del contratto, con conseguente decisione implicita sulle censure di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata utilizzata come base per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi o si limitavano a una diversa lettura dei fatti e del contratto
artt. 1362 e 1363 c.c.
la loro violazione non può essere dedotta in cassazione con una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative; occorre indicare specificamente il canone ermeneutico asseritamente violato e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato
art. 111 Cost.
la doglianza di motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione sintetica della corte territoriale era giustificata dalla definizione della controversia su una questione pregiudiziale
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
la motivazione della sentenza di appello non è stata ritenuta mancante, poiché la decisione implicita sulla domanda principale derivava dall'accoglimento del motivo incidentale sulla nullità del contratto
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
chi denuncia omessa pronuncia su motivi di appello deve riprodurne compiutamente il contenuto nel ricorso per consentire il controllo di legittimità senza esame dei fascicoli
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dalla ricorrente per contestare la necessità dell'accreditamento, ma la Corte non ha accolto la tesi perché la prestazione della struttura, nel suo complesso, era stata qualificata come sanitaria
d.P.R. 14 gennaio 1997
richiamato dalla ricorrente come fonte della disciplina dell'accreditamento delle strutture sanitarie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5
la domanda di pagamento originaria includeva la richiesta di interessi ex art. 5 del decreto, ma la questione non è stata decisa nel merito per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare un aspetto marginale o diverso da quello decisivo.
- Quando la qualificazione del rapporto dipende dalla funzione complessiva dell'attività svolta, la verifica non può arrestarsi alla sola assenza di un singolo elemento organizzativo, ma deve considerare l'inserimento della prestazione nell'organizzazione dell'altra parte e la coincidenza sostanziale con funzioni istituzionali sanitarie.
- La censura sulla violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non può risolversi nella mera proposizione di un'interpretazione alternativa del contratto: in cassazione occorre indicare quali specifiche regole di interpretazione siano state violate e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato.
- L'errore di motivazione per omessa pronuncia su motivi di appello non è utilmente deducibile senza la trascrizione integrale o comunque completa dei motivi asseritamente non esaminati, essendo necessario consentire alla Corte il controllo di decisività e novità senza consultare i fascicoli.
- La reiezione implicita di una domanda o di un motivo di appello è configurabile quando la soluzione adottata su una questione pregiudiziale o logicamente incompatibile travolge necessariamente le questioni non espressamente trattate.
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