Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07906/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (affiliante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società affiliante per il pagamento di fatture insolute e royalties maturate nell’ambito di un contratto di franchising per la vendita al dettaglio di sigarette elettroniche e accessori. Gli affiliati hanno proposto opposizione, contestando la pretesa creditoria e formulando in via riconvenzionale domande volte a far accertare la invalidità del contratto o, in subordine, il grave inadempimento dell’affiliante e la risoluzione del rapporto, con richiesta di risarcimento dei danni. I fatti allegati riguardavano, in sintesi, forniture di merce asseritamente irregolare o difettosa, ritardi e sostituzioni nelle consegne, riduzione dei quantitativi, calcolo delle royalties comprensivo di IVA e imposizione di prezzi di vendita più bassi, con conseguente pregiudizio economico e chiusura di punti vendita. La Corte d’appello ha ritenuto che il contratto fosse già cessato per mutuo dissenso desunto dal comportamento concludente delle parti, ha confermato la quantificazione del credito della società affiliante e ha escluso la prova del nesso causale tra gli inadempimenti dedotti e i danni lamentati. In cassazione, gli affiliati hanno dedotto: 1) violazione delle norme su mutuo dissenso, interpretazione del contratto e presunzioni, sostenendo che la cessazione dell’esecuzione non equivalesse a risoluzione consensuale e che il rapporto andasse invece dichiarato risolto per inadempimento dell’affiliante; 2) violazione delle norme in tema di responsabilità contrattuale e franchising, lamentando il mancato riconoscimento del danno da prematuro scioglimento del rapporto e da perdita dell’investimento; 3) violazione delle norme sulla prova del danno e sul giuramento suppletorio/CTU, per non avere il giudice disposto gli ausili istruttori richiesti. La società affiliante, con ricorso incidentale, ha sostenuto l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e ha contestato la propria qualificazione come inadempiente, invocando le clausole contrattuali sulle forniture e sui casi di indisponibilità della merce e forza maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale perché le censure sull’interpretazione del contratto e sulle presunzioni si risolvevano in una diversa lettura del merito, senza indicare puntualmente i canoni ermeneutici violati; ha ricordato che il mutuo dissenso può risultare da comportamenti concludenti e che l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito è incensurabile se motivato. Ha respinto il secondo motivo, osservando che la domanda di risarcimento per perdita dell’investimento e altre voci di danno era stata comunque ritenuta non provata quanto al nesso causale, e che i ricorrenti non avevano efficacemente attaccato tale ratio decidendi. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la remissione del giuramento suppletorio è discrezionale e che la CTU non poteva supplire alla mancanza di prova già accertata. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile perché meramente riproduttivo di tesi difensive già esaminate e disattese in appello, senza confronto effettivo con la motivazione impugnata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    Il mutuo dissenso può desumersi anche da comportamenti concludenti e non richiede necessariamente una dichiarazione espressa, salvo diversa pattuizione di forma.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Per censurare in cassazione l’interpretazione del contratto occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto; non basta contrapporre una lettura alternativa.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla risoluzione per inadempimento, ma la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva perché il giudizio di merito ha accertato una diversa cessazione del rapporto e l’insufficienza della prova del danno.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono prova rimessa alla valutazione del giudice di merito, che deve apprezzare complessivamente gli indizi secondo gravità, precisione e concordanza.

  • art. 3, comma 3, L. 129/2004

    La disciplina del franchising impone una durata minima idonea all’ammortamento dell’investimento, salvo risoluzione anticipata per inadempimento; tuttavia nel caso concreto non è stata fornita prova sufficiente del danno causalmente ricollegato all’inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale presuppone l’inadempimento e la prova del nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento copre solo il danno conseguenza causalmente collegato all’inadempimento; spese che sarebbero state comunque sostenute non sono risarcibili per difetto di nesso causale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ammessa quando la sua precisa quantificazione sia difficoltosa, ma non esime dall’allegazione e dalla prova dell’esistenza del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova del danno e del nesso causale grava sulla parte che lo allega.

  • art. 2736 n. 2 c.c.

    Il giuramento suppletorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, nei limiti della semiplena probatio.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica è mezzo di ausilio del giudice e non può essere utilizzata per colmare l’assenza di prova sulle circostanze costitutive della domanda.

  • art. 191 c.p.c.

    La CTU può essere disposta solo se utile all’accertamento tecnico di fatti già allegati e non per sostituire l’onere probatorio della parte.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve individuare specificamente le parti della sentenza impugnate, le censure mosse e la loro rilevanza; la doglianza generica o ripetitiva è inammissibile.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel rito applicabile, anche l’appello deve essere specifico e non meramente riproduttivo delle difese di primo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione delle tesi di merito senza critica della ratio decidendi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare in modo specifico atti e documenti rilevanti, altrimenti le censure restano assertive e inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, secondo la disciplina del rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura sull’interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.
  • Il mutuo dissenso di un contratto non solenne può essere desunto da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di mantenere il vincolo, purché l’accertamento di fatto sia sorretto da motivazione congrua.
  • La responsabilità contrattuale richiede non soltanto l’inadempimento, ma anche la prova del nesso causale tra inadempimento e danno; non sono risarcibili le spese o perdite che la parte avrebbe comunque sostenuto.
  • La liquidazione equitativa del danno non esonera la parte dall’onere di provare l’esistenza del pregiudizio e il relativo collegamento causale con la condotta inadempiente.
  • Il giuramento suppletorio e la consulenza tecnica d’ufficio non possono essere usati per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi della domanda; la loro ammissione resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito riproporre in modo generico le difese di merito già respinte, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.