Cassazione Civile, Ordinanza n. 23630/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società bancaria aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, in via chirografaria, di un credito derivante da fideiussione prestata a garanzia di un contratto di locazione finanziaria poi risolto per inadempimento dell'utilizzatore. Il credito era stato ammesso solo in parte e, in sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva negato l'ammissione della quota relativa agli interessi moratori pattuiti nel contratto di leasing, ritenendo usuraria sin dall'origine la clausola sugli interessi di mora, perché superiore al tasso soglia antiusura; aveva inoltre escluso che la clausola di salvaguardia potesse sanare la pattuizione. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. e dell'art. 4 delle condizioni generali del leasing, sostenendo l'erroneità della declaratoria di nullità della clausola di salvaguardia e, per conseguenza, il mancato riconoscimento degli interessi moratori. La banca ha anche insistito sulla rilevanza dei documenti che avrebbero dimostrato l'automatica sostituzione delle clausole con i limiti del tasso soglia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha affermato che la questione ancora rilevante era solo quella del pagamento degli interessi e che il decreto impugnato era conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, ha condiviso l'arresto secondo cui la clausola di salvaguardia, predisposta per mantenere entro il tasso soglia interessi moratori a tasso variabile, non può elidere la nullità di una pattuizione che sia già usuraria sin dal momento della conclusione del contratto. Ha quindi confermato il mancato riconoscimento degli interessi moratori e condannato la ricorrente alle spese, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della domanda di insinuazione al passivo presentata dal creditore.
Norma richiamata con riferimento all'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore avverso il decreto di esecutorietà.
Invocato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non accoglie la tesi difensiva perché reputa usuraria sin dall'origine la pattuizione sugli interessi moratori.
art. 4 delle condizioni generali del contratto di leasing 19 novembre 2007 n. BA330999
La clausola di salvaguardia in esso contenuta non può sanare una pattuizione di interessi moratori già usuraria al momento della stipula.
art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996
È la disposizione che fissa il tasso soglia antiusura cui va raffrontata la pattuizione degli interessi moratori.
Censura di violazione di legge posta a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola di salvaguardia inserita in un contratto per mantenere gli interessi entro il tasso soglia antiusura non può sanare la nullità di una pattuizione che sia già usuraria sin dalla stipula.
- In materia di interessi moratori, la verifica dell'usurarietà va compiuta con riferimento al momento della conclusione del contratto: se il superamento del tasso soglia è originario, la clausola è nulla e non opera alcun meccanismo correttivo successivo.
- Quando la pattuizione sugli interessi è già illecita ab origine, non assume rilievo l'argomento relativo all'automatica sostituzione della clausola con il limite legale, poiché manca una valida base negoziale da conservare.
- Il creditore che invochi la validità di una clausola di salvaguardia deve confrontarsi con il principio per cui l'impegno contrattuale non può trasformare in lecito un interesse pattuito oltre il tasso soglia fin dall'origine.
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