Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione doganale, a seguito di segnalazione OLAF su presunte false indicazioni di origine delle merci importate nel 2011, aveva proceduto alla revisione documentale di bollette doganali e notificato alla società importatrice e allo spedizioniere avvisi di rettifica dell'accertamento e atti di irrogazione di sanzioni, contestando l'applicazione di un dazio preferenziale riservato alle merci provenienti dalle Filippine invece che del dazio antidumping relativo a prodotti originari di Taiwan. La società aveva impugnato gli atti e la CTR aveva annullato gli avvisi, ritenendo da un lato non allegati agli atti i verbali, i documenti OLAF e la relazione finale, e dall'altro violato il contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: omessa declaratoria di inammissibilità dei ricorsi contro le sanzioni per intervenuta definizione agevolata; violazione del divieto di motivi nuovi in appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; insussistenza del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento doganale; omesso esame e omessa pronuncia sulla revoca del certificato di origine filippina e sui manifesti di carico; violazione della disciplina unionale in tema di origine preferenziale e recupero del dazio. La società ha resistito e, con ricorso incidentale condizionato, ha riproposto questioni assorbite, tra cui difetto di legittimazione passiva e responsabilità solidale. La Cassazione ha accolto solo il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando inammissibile l'originario ricorso della società limitatamente agli atti sanzionatori; ha ritenuto inammissibili tutti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale, perché la sentenza di appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e l'Agenzia aveva censurato solo una di esse, lasciando intatta quella relativa al difetto di motivazione degli atti per mancata allegazione e messa a disposizione della documentazione OLAF. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della società contribuente avverso i soli atti di irrogazione delle sanzioni, per intervenuta definizione agevolata. Ha poi dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale della società, osservando che la sentenza impugnata era fondata su due autonome rationes decidendi e che la ricorrente principale non aveva censurato quella relativa alla mancata allegazione agli atti dei verbali, dei documenti OLAF e della relazione finale, sufficiente da sola a sorreggere la decisione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
pagamento nella misura ridotta di un terzo della sanzione applicata
La definizione agevolata delle sanzioni rende inammissibile l'impugnazione originaria limitatamente agli atti sanzionatori quando risulti che il pagamento agevolato sia stato effettivamente effettuato o comunque non contestato.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato quale parametro per censurare la deduzione in appello di questioni nuove non proposte nel ricorso originario.
È richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla trattazione di una questione non devoluta.
art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in materia doganale, fosse stata rispettata la procedura prevista dalla disciplina speciale e che non fosse necessario un ulteriore contraddittorio endoprocedimentale.
È richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e allegazione degli atti impositivi e alla tutela del diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso che deducono nullità della sentenza per errores in procedendo o violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi che denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi che denunciano omesso esame di fatti decisivi o omissioni motivazionali.
art. 904 e) reg. 2454/93
È richiamato per sostenere che l'assenza o la revoca del certificato di origine preferenziale comporti il recupero della differenza daziaria.
art. 199 reg. 2454/93
È richiamato insieme all'art. 904 e) per sostenere la non opponibilità all'Unione degli errori del fornitore dell'importatore.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, accolto il primo motivo, di decidere nel merito dichiarando inammissibile l'originario ricorso della contribuente contro gli atti sanzionatori.
È menzionato nel contesto dell'ordinanza interlocutoria che aveva disposto la sospensione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reg. (CEE) n. 1073/1999
È richiamato quale base della segnalazione OLAF che aveva avviato la verifica antifrode.
Reg. (CE) n. 771/2005
È richiamato come fonte del dazio antidumping provvisorio sui prodotti originari di determinati paesi asiatici, tra cui Taiwan.
Reg. (CE) n. 1890/2005
È richiamato, come modificato dal Reg. n. 768/2009, quale fonte del dazio antidumping definitivo.
Reg. (CE) n. 768/2009
È richiamato come regolamento modificativo del regime antidumping definitivo.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes poste a base della decisione.
- L'omessa allegazione o messa a disposizione, insieme all'atto impositivo, della documentazione richiamata e utilizzata per la rettifica può integrare un autonomo vizio dell'atto per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa.
- La deduzione in appello di una questione non proposta nel ricorso originario è inammissibile, e la sentenza che la esamini non è per ciò solo cassabile se resta ferma un'altra autonoma ragione decisoria non censurata.
- Il ricorso incidentale condizionato è ammissibile solo se sorretto da effettiva soccombenza; non può essere utilizzato dalla parte integralmente vittoriosa per riesumare questioni assorbite dal giudice di merito.
- La definizione agevolata delle sanzioni può precludere l'impugnazione degli atti sanzionatori relativi alla medesima pretesa, con conseguente inammissibilità del ricorso originario limitatamente a tali atti.
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