Sentenza del 03/04/2024 n. 8834 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione, riqualificando come cessione d’azienda la cessione totalitaria delle quote della Centro Diagnosi Srl ad A.A. Spa e applicando l’imposta di registro proporzionale del 3%, anziché quella in misura fissa già versata. I ricorrenti avevano contestato la riqualificazione, sostenendo, con due motivi, che l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, come modificato nel 2017 e interpretato autenticamente nel 2018, impone di considerare gli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati; inoltre, cessione di quote e cessione d’azienda sono negozi distinti, con oggetto, struttura ed effetti differenti. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 4541/2019 del 14 novembre 2019, aveva respinto l’appello, ritenendo rilevante il trasferimento sostanziale dell’azienda. In Cassazione i due motivi non sono stati esaminati nel merito, perché l’Agenzia aveva annullato l’avviso in autotutela.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione, circostanza che elimina il contrasto tra le parti. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, non più idonea a regolare il rapporto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, considerati gli interventi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti e il fatto che l’annullamento in autotutela non comporta necessariamente una condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, poiché l’impugnazione non è stata rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.
Norme richiamate
l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo fa venir meno la controversia e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
L’ulteriore contributo unificato si applica nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non può essere esteso a fattispecie diverse, come la cessazione della materia del contendere.
La norma è stata invocata dai ricorrenti rispetto alla riqualificazione dell’atto, ma la Corte non ha deciso la questione nel merito, poiché ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Legge n. 205/2017, art. 1, comma 87
La disposizione, che ha modificato l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, è menzionata quale intervento normativo rilevante nel mutamento del quadro controverso; la Corte non ne ha definito l’applicazione al caso concreto.
Legge n. 145/2018, art. 1, comma 1084
La disposizione, qualificata nel provvedimento come interpretazione autentica dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, è considerata tra gli interventi sopravvenuti che hanno contribuito alla novità della controversia; non è stata applicata per decidere il merito.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impositivo oggetto del giudizio, viene meno la materia del contendere; in Cassazione le decisioni di merito non più attuali sono cassate senza rinvio.
- La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale: la valutazione dipende dalle circostanze, inclusa la ragione dell’annullamento e l’eventuale manifesta illegittimità originaria dell’atto.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il ricorso non si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In questa decisione la Corte non ha stabilito se una cessione totalitaria di quote possa essere riqualificata come cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro: i motivi sul merito sono rimasti senza decisione per l’annullamento dell’avviso.
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