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Sentenza

Sentenza del 03/04/2024 n. 8804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla sentenza del Tribunale di Padova n. 1133/2015 del 14 aprile 2015, che aveva condannato al pagamento di 3.777.608,20 euro oltre rivalutazione e interessi legali, per danni da vizi e difetti di costruzione. La Banca ha contestato, con il primo motivo, che la Commissione tributaria regionale avesse verificato la tassazione senza interpretare il contenuto effettivo della sentenza registrata, in particolare quanto alla decorrenza di rivalutazione e interessi e alla possibile attualizzazione del danno già operata sulla base delle perizie. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame degli elaborati peritali e dei criteri di liquidazione del danno riportati nella sentenza. Con il terzo ha dedotto il difetto di motivazione dell’avviso ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000: l’avviso indicava l’imposta di 113.328,25 euro, corrispondente al 3% della somma capitale, ma liquidava complessivamente 173.337 euro (secondo l’Agenzia 173.504,50 euro), senza esplicitare la base imponibile, i criteri e i calcoli riferiti a rivalutazione e interessi, né la relativa decorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse omesso di rapportare la verifica della pretesa fiscale al contenuto della sentenza registrata e di valutare concretamente la sufficienza della motivazione dell’avviso, considerato che l’importo complessivo richiesto non era ricavabile matematicamente dai soli dati indicati. Ha inoltre ribadito che la motivazione dell’atto impositivo non può essere integrata successivamente nel processo. La sentenza della CTR del Veneto n. 15/19, depositata il 15 gennaio 2019, che aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto quello incidentale della Banca, è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    la natura di "imposta d'atto" comporta, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, che per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia (eventualmente) formato il giudicato

    La tassazione della sentenza deve fondarsi sul contenuto e sugli effetti giuridici risultanti dall’atto giudiziario registrato; non si possono sostituire a essi criteri astratti né elementi estranei alla sentenza. Nel caso concreto, il giudice doveva esaminare la sentenza e i suoi termini di liquidazione, anche per comprendere la base imponibile relativa agli accessori.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identificativi essenziali sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso

    L’avviso può motivare per relationem alla sentenza conosciuta o conoscibile dal contribuente, ma deve consentire di comprendere concretamente gli elementi essenziali della pretesa, inclusi base imponibile, aliquota e imposta. Se il contribuente contesta in modo specifico la comprensibilità del calcolo, il giudice deve valutare complessivamente l’avviso e il contenuto della sentenza richiamata; la motivazione non può essere completata a posteriori nel giudizio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1

    l'obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico e va anch'esso reso coerente con il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente

    La motivazione va valutata secondo la sua effettiva capacità di rendere comprensibile la pretesa, senza imporre formalità inutili, come allegare un atto già noto o agevolmente conoscibile. Ciò non esonera però l’Amministrazione dal fornire informazioni sufficienti a comprendere il calcolo richiesto.

Massime di principio

  • Quando si tassa una sentenza, l’imposta va determinata considerando il contenuto e gli effetti giuridici che emergono dalla sentenza stessa. Non basta applicare in astratto le regole civilistiche su rivalutazione e interessi senza verificare che cosa abbia effettivamente stabilito il provvedimento.
  • Un avviso di liquidazione può richiamare una sentenza conosciuta o conoscibile dal contribuente senza allegarla, ma deve comunque permettere di ricostruire in modo chiaro e verificabile la base imponibile, l’aliquota e l’importo dell’imposta.
  • Se l’importo complessivo richiesto non è riconducibile ai dati numerici esplicitati nell’avviso, e la parte segnala specificamente l’opacità dei calcoli, il giudice deve esaminare l’avviso insieme alla sentenza richiamata e verificare la comprensibilità effettiva della pretesa.
  • L’Amministrazione non può colmare nel corso del processo le carenze originarie della motivazione dell’atto impositivo: la motivazione deve sussistere nell’atto, eventualmente anche per relationem, al momento della sua emissione.

Testo integrale

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