Sentenza del 03/04/2024 n. 8751 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato l'annullamento delle sanzioni. Denunciava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 118, secondo comma, e 122, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986. Ilva aveva compensato la quota imponibile del 5% dei dividendi ricevuti dalle controllate con perdite fiscali anteriori all'ingresso nel consolidato; la consolidante Riva Fire aveva poi operato una rettifica in diminuzione per la quota imponibile dei medesimi dividendi. Secondo l'Agenzia, ciò produceva una duplicazione del beneficio e trasferiva indirettamente al consolidato perdite pregresse, che possono invece essere utilizzate solo dalla società che le ha maturate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo dell'Agenzia, ritenendolo fondato anche alla luce dei precedenti di legittimità richiamati. Ha stabilito che le perdite anteriori al consolidato vanno utilizzate individualmente dalla società che le ha maturate e non possono essere impiegate una seconda volta, tramite rettifiche di consolidamento, per ridurre il reddito del gruppo. La sentenza della CTR è stata cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una condanna definitiva alle sanzioni: il giudice di rinvio dovrà svolgere gli accertamenti necessari e applicare i principi indicati.
Norme richiamate
Art. 118, secondo comma, d.P.R. n. 917/1986
Come rilevato dall'Ufficio, dunque, le perdite maturate anteriormente alla tassazione di gruppo sono utilizzabili individualmente ed esclusivamente in compensazione da parte di ogni soggetto aderente al consolidato, sia in qualità di consolidante sia di consolidata, ma non possono confluire all'interno del bilancio consolidato.
Le perdite fiscali formate prima dell'opzione per il consolidato restano nella disponibilità esclusiva della società che le ha generate e non possono essere trasferite o utilizzate nel reddito aggregato del gruppo.
Art. 122, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
Pertanto, in ossequio al principio generale, secondo cui l'applicazione delle rettifiche di consolidamento non può modificare la posizione fiscale delle singole partecipanti al consolidato, Ilva Spa non poteva compensare la quota di dividendi imponibile con le perdite antecedenti alla opzione per il consolidato.
La rettifica di consolidamento per i dividendi non può alterare la posizione fiscale individuale della consolidata né consentire che le stesse perdite pregresse producano un vantaggio sia a livello individuale sia a livello di gruppo. L'operazione va quindi coordinata con l'utilizzo delle perdite pregresse, evitando la doppia deduzione indiretta.
Massime di principio
- Le perdite maturate prima dell'adesione al consolidato fiscale non circolano nel gruppo: possono essere compensate solo dalla società che le ha prodotte e con il proprio reddito imponibile.
- La società consolidata deve prima applicare le proprie perdite pregresse al reddito individuale del periodo; al consolidato trasferisce soltanto l'eventuale saldo positivo. Se le perdite superano il reddito, il saldo trasferito è nullo e l'eccedenza resta riportabile dalla società secondo le regole applicabili.
- Una rettifica di consolidamento non può trasformare indirettamente perdite pregresse individuali in perdite del gruppo. Va verificato che una stessa componente reddituale o perdita non generi un doppio vantaggio, prima nella dichiarazione individuale e poi nel calcolo consolidato.
- Nel caso esaminato, compensare con perdite pregresse la quota imponibile dei dividendi e poi dedurre nuovamente quella quota mediante rettifica di consolidamento è incompatibile con la disciplina del consolidato, perché può evitare la tassazione della quota residua dei dividendi e duplicare l'utilizzo delle perdite.
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