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Sentenza

Sentenza del 03/04/2024 n. 8777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione della sentenza del Tribunale di Bologna che aveva accolto un’azione di revocatoria fallimentare proposta da @1Le@ Industriale S.p.A. in amministrazione straordinaria. La banca contestava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata in misura fissa ai sensi dell’art. 8, lett. e), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, anziché con l’aliquota proporzionale del 3% prevista dalla lett. b). Con il primo motivo denunciava omessa pronuncia della CTR sulle proprie argomentazioni interpretative; con il secondo lamentava violazione dell’art. 70 della legge fallimentare e dell’art. 8 della tariffa, affermando che la revocatoria produce un effetto restitutorio e ripristina la situazione patrimoniale precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e quindi il ricorso, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1132/1/2017, depositata il 28 marzo 2017, che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado e mantenuto l’avviso di liquidazione. Il primo motivo è infondato perché la CTR aveva implicitamente, ma inequivocabilmente, respinto le tesi della banca, adottando un’interpretazione incompatibile con esse: non vi era dunque omessa pronuncia. Il secondo è infondato perché la revocatoria fallimentare non annulla né caduca l’atto, che resta efficace salvo che nei confronti del fallimento e della procedura; il recupero dei beni incrementa la massa e costituisce trasferimento di ricchezza, soggetto all’imposta proporzionale del 3% ex art. 8, lett. b). La misura fissa della lett. e), eccezionale e di stretta interpretazione, riguarda invece le pronunce di nullità, annullamento o risoluzione con effetti meramente restitutori. Spese di legittimità non regolate, poiché l’Agenzia non si è costituita. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, art. 8, lett. b)

    la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare, producendo l’effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La pronuncia che accoglie la revocatoria fallimentare è assoggettata all’imposta proporzionale, perché il recupero dei beni incrementa la massa e realizza un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, art. 8, lett. e)

    la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l’imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore;

    La tassazione fissa è riservata alle ipotesi espressamente contemplate, in cui la pronuncia elimina il titolo del trasferimento e la restituzione serve soltanto a ripristinare la situazione patrimoniale precedente. Non è estensibile alla revocatoria fallimentare.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Né, del resto, il vizio di omessa pronuncia può correlarsi al partito esame di ogni deduzione articolata dalla parte sulla quaestio iuris che risulta controversa, nella fattispecie rilevando, dunque, che la pretesa svolta in punto di regime di tassazione dell’atto giudiziario (in misura fissa piuttosto che proporzionale) è stata disattesa, come detto, recependo arresti della giurisprudenza di legittimità e secondo contenuti che risultano incompatibili con le prospettazioni della parte.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza rispondere separatamente a ciascuna deduzione giuridica, risolve la questione controversa con una motivazione incompatibile con le tesi della parte.

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 70

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’asserita funzione restitutoria della revocatoria. La Corte, seguendo il proprio orientamento consolidato, esclude però che la revocatoria comporti la caducazione dell’atto e il mero ripristino della situazione anteriore: ai fini dell’imposta di registro rileva il recupero dei beni alla procedura e il conseguente trasferimento di ricchezza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, la revocatoria fallimentare non equivale a una dichiarazione di nullità o annullamento dell’atto: l’atto resta in vita, pur diventando inefficace nei confronti del fallimento e della procedura.
  • Quando l’accoglimento della revocatoria recupera beni o somme e incrementa la massa fallimentare, l’effetto è qualificato come trasferimento di ricchezza e comporta l’imposta proporzionale prevista dall’art. 8, lett. b), della tariffa.
  • La tassazione fissa prevista dall’art. 8, lett. e), è eccezionale e va interpretata restrittivamente: non basta che la pronuncia comporti una restituzione, occorre che ricada nelle ipotesi espressamente previste e abbia funzione meramente ripristinatoria.
  • Per denunciare omessa pronuncia non è sufficiente che il giudice non esamini separatamente ogni argomento giuridico: se la decisione risolve la questione in modo incompatibile con la tesi della parte, la domanda deve considerarsi implicitamente respinta.

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