Cassazione Civile, Ordinanza n. 36429/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento relativa a otto cartelle esattoriali, deducendo inizialmente l’omessa notificazione delle cartelle presupposte e la conseguente prescrizione della pretesa erariale. In appello, l’amministrazione finanziaria ha resistito sostenendo la rituale notificazione di alcune cartelle e la correttezza della riscossione provvisoria. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio, parte del giudizio di primo grado, con riferimento anche a cartelle relative a tassa automobilistica; 2) violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, assumendo che l’Agenzia, avendo in primo grado eccepito solo il proprio difetto di legittimazione passiva, non potesse introdurre nuove difese nel grado successivo; 3) violazione delle norme sulla riscossione provvisoria, sostenendo che le sentenze tributarie passate in giudicato che avevano parzialmente accolto i ricorsi sulle cartelle presupposte avevano fatto venir meno i titoli delle iscrizioni a ruolo provvisorie, con conseguente illegittimità della pretesa mantenuta dall’ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse del contribuente a far valere il vizio di mancata integrazione del contraddittorio relativo alla posizione della Regione Lazio; ha rigettato il secondo motivo ritenendo ammissibili in appello le mere difese dell’ufficio e la contestazione delle censure del contribuente; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’iscrizione a ruolo provvisoria perde legittimità quando intervenga una sentenza tributaria che annulli in tutto o in parte l’atto presupposto, perché la riscossione deve conformarsi alla statuizione giudiziale anche prima del giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
"litisconsorzio necessario processuale"; "cause inscindibili o tra loro dipendenti"
si applica anche in appello quando tutte le parti del primo grado devono permanere nel grado di impugnazione per evitare giudicati contrastanti; tuttavia il vizio può essere fatto valere solo dalla parte la cui posizione è incisa dall’omessa integrazione del contraddittorio.
artt. 14, 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dal ricorrente per denunciare la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio tributario.
il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non si estende alle mere difese o alla contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
richiamato in via analogica per ribadire che il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la proposizione di mere difese.
invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo perché l’appellante poteva svolgere difese e contestazioni sui fatti costitutivi della pretesa.
disciplinando la riscossione provvisoria, opera insieme all’art. 15 bis nel consentire l’iscrizione a ruolo straordinaria, ma la misura resta subordinata alla validità del titolo impositivo presupposto.
art. 15 bis d.P.R. n. 602/1973
l’iscrizione a ruolo straordinaria è una misura cautelare a garanzia del credito erariale; se l’atto presupposto viene annullato in tutto o in parte dal giudice tributario, l’iscrizione deve essere adeguata alla pronuncia, anche prima del giudicato.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’inefficacia della riscossione provvisoria a seguito delle sentenze tributarie favorevoli, in tutto o in parte, al contribuente.
richiamato per individuare il trasferimento della legittimazione in materia di tasse automobilistiche alle Regioni a decorrere dal 1 gennaio 1993 e, in relazione alla concreta fattispecie, la successiva titolarità dell’amministrazione dal 1 gennaio 1999.
art. 17, comma 10, l. n. 449/1997
indicato come norma che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario l’accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1999.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di impugnazione, il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all’ente impositore di svolgere mere difese e di contestare, per la prima volta nel grado di gravame, i fatti costitutivi allegati dal contribuente.
- La mancata integrazione del contraddittorio in appello per litisconsorzio necessario processuale determina nullità dell’intero secondo grado, ma il relativo vizio può essere fatto valere soltanto dalla parte titolare dell’interesse a ottenere la partecipazione del soggetto pretermesso.
- L’iscrizione a ruolo provvisoria o straordinaria è una misura cautelare accessoria al titolo impositivo presupposto: se il giudice tributario annulla in tutto o in parte l’atto impositivo, la riscossione provvisoria deve essere adeguata alla decisione giudiziale e non può restare ancorata al titolo originario.
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, l’accoglimento anche parziale del ricorso fa venir meno l’efficacia dell’atto impugnato come supporto della pretesa, sicché l’amministrazione deve conformarsi alla nuova determinazione del tributo risultante dalla sentenza.
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