Cassazione Civile, Ordinanza n. 28356/2025 del 26/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
L'ente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società, per crediti derivanti dal recupero di somme pagate dal gestore del Fondo di garanzia a seguito dell'escussione della garanzia prestata su un finanziamento bancario, oltre a somme per aggio, spese di notifica e spese tabellari. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo, negando il privilegio invocato sia in base all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 sia in base all'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 conv. in l. n. 33/2015, e aveva escluso anche il credito per aggio perché la cartella sarebbe stata notificata dopo il fallimento. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva: (1) violazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. n. 123/1998, art. 1203 c.c. e art. 24, comma 33, l. n. 449/1997, sostenendo che il privilegio ex art. 9, comma 5, si applica anche agli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di garanzia e al credito del gestore del Fondo surrogato nel finanziatore; (2) in subordine, violazione della l. n. 311/2004, dell'art. 8-bis d.l. n. 3/2015 e dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, sostenendo che l'art. 8-bis ha natura ricognitiva/interpretativa, o comunque che il nuovo privilegio si applica immediatamente; (3) violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 17 d.m. 21.11.2000, sostenendo che anche il credito per aggio e spese di riscossione doveva essere ammesso al passivo e in via privilegiata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando il decreto del Tribunale di Busto Arsizio e rinviando allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si estende anche ai crediti del gestore del Fondo di garanzia derivanti dall'escussione della garanzia, in ragione della finalità pubblicistica della disciplina, e che l'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 riconosce un autonomo privilegio al credito restitutorio del garante pubblico, applicabile ai crediti sorti dopo l'entrata in vigore della norma; nel caso concreto, poiché liquidazione della perdita e pagamento erano intervenuti dopo il 25 marzo 2015, il privilegio era astrattamente configurabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva negato concorsualità al credito per aggio e spese per mancata prova della notifica della cartella prima del fallimento.
Norme richiamate
ricorso ex art. 101 l.fall.
norma processuale utilizzata per la domanda di ammissione al passivo del credito.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ambito ampio degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
la Corte ribadisce che il privilegio per i crediti restitutori si estende anche agli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di garanzia e ai crediti del gestore del Fondo dopo l'escussione.
richiamato dalla ricorrente per fondare la surrogazione del gestore del Fondo nei diritti del finanziatore.
art. 24, comma 33, l. n. 449/1997
norma invocata quale base del privilegio, insieme al d.lgs. n. 123/1998.
art. 8-bis d.l. n. 3/2015 conv. in l. n. 33/2015
riconosce un privilegio generale mobiliare postergato al credito restitutorio del garante pubblico; la Corte lo considera norma sostanziale e non meramente ricognitiva, applicabile ai crediti sorti dopo la sua entrata in vigore.
richiamata dal ricorrente e dal decreto impugnato come disciplina del finanziamento e dei relativi effetti in caso di inadempimento.
invocato per sostenere l'opponibilità al fallimento del credito da aggio e dei diritti della riscossione; il motivo è stato però ritenuto generico.
art. 17 d.m. 21.11.2000
richiamato unitamente all'art. 17 d.lgs. n. 112/1999 in tema di aggio e spese di riscossione.
consente di enunciare il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato, non ricorrendone i presupposti processuali.
Massime di principio
- Il privilegio previsto per i crediti restitutori connessi agli interventi pubblici di sostegno alle imprese va interpretato in modo sostanziale e funzionale, in coerenza con la finalità pubblicistica della disciplina, e può operare anche quando l'intervento sia stato realizzato mediante concessione di garanzia e non mediante erogazione diretta di denaro.
- Il credito del gestore del Fondo di garanzia, una volta escussa la garanzia e pagato il finanziatore, sorge per effetto del pagamento stesso e può beneficiare del privilegio previsto dalla disciplina speciale, senza necessità di un previo provvedimento di revoca del finanziamento, quando la norma lo ricolleghi al diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite.
- Le norme che attribuiscono privilegi hanno natura sostanziale: il privilegio non si applica retroattivamente ai crediti già sorti prima della loro entrata in vigore, ma solo ai crediti sorti successivamente, secondo il momento genetico del credito individuato dalla disposizione.
- In materia di insinuazione al passivo, il credito per aggio e spese di riscossione è concorsuale solo se l'attività di riscossione, quantomeno con la notifica della cartella, è iniziata prima della dichiarazione di fallimento; in mancanza di tale anteriorità, il credito resta estraneo alla procedura per effetto della cristallizzazione del passivo.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico e non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, specialmente se non censura il punto decisivo su cui il giudice di merito ha fondato il rigetto.
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