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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2025 del 26/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un creditore già ammesso al passivo del fallimento di una società, contro l'ammissione di crediti da finanziamento insinuati da due istituti bancari. Il ricorrente sosteneva che i mutui riconosciuti dal giudice di merito fossero nulli o comunque non validamente fondiari, perché: a) non vi sarebbe stata una reale traditio del denaro, essendo le somme state accreditate su conti correnti già esposti verso le banche e immediatamente utilizzate per ripianare debiti pregressi; b) l'operazione sarebbe stata in frode alla legge e ai creditori, avendo sostituito debiti chirografari con debiti assistiti da ipoteca; c) sarebbero mancati i requisiti del mutuo fondiario, per superamento del limite di finanziabilità e per assenza di ipoteca di primo grado; d) il tribunale avrebbe errato nel non ammettere prove e CTU richieste sul valore degli immobili e sullo sviamento della causa del finanziamento. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: omesso esame di fatti decisivi; violazione di norme su mutuo, mutuo fondiario e nullità; violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per mancata istruttoria e per la pretesa conversione del mutuo nullo in mutuo ordinario non richiesta dalle banche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. relativo a fatti storici che non risultavano trattati nel decreto impugnato e che il ricorrente non aveva dimostrato di avere specificamente devoluto al giudice di merito. Nel merito, richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite n. 5841/2025, ha affermato che il mutuo si perfeziona quando la somma è posta giuridicamente nella disponibilità del mutuatario tramite accredito sul conto corrente, anche se immediatamente usata per estinguere pregresse esposizioni verso la stessa banca; tale destinazione riguarda un atto ulteriore e distinto e non incide sulla validità del contratto. Ha inoltre precisato che l'eventuale finalizzazione dell'operazione a soddisfare debiti pregressi può rilevare, se del caso, solo sul piano dell'inefficacia revocatoria e non della nullità. Quanto ai requisiti del mutuo fondiario, la Corte ha osservato che il decreto impugnato non aveva convertito d'ufficio il mutuo fondiario in ordinario, ma aveva semplicemente ritenuto che i finanziamenti non presentassero i requisiti del fondiario e fossero quindi trattati come mutui ordinari, con conseguente irrilevanza delle doglianze sulla CTU e sulle prove richieste. Sono state poste le spese a carico del ricorrente e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma processuale che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata come base dell'impugnazione del creditore.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile se i fatti dedotti non risultano trattati nella decisione impugnata e non è dimostrata la loro specifica devoluzione al giudice di merito.

  • art. 1813 c.c.

    richiamato in relazione alla nozione di mutuo e alla sua validità.

  • art. 1814 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti del mutuo e all'obbligo di restituzione.

  • art. 38 d.lgs. 385/1993

    richiamato quanto al mutuo fondiario e al limite di finanziabilità, ma ritenuto non decisivo ai fini della nullità del contratto nel caso concreto.

  • art. 40-bis d.lgs. 385/1993

    richiamato tra le norme in tema di credito fondiario e garanzie ipotecarie.

  • art. 41 d.lgs. 385/1993

    richiamato nel quadro della disciplina del credito fondiario.

  • art. 1418 c.c.

    invocato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità dell'operazione, ma esclusa dalla Corte per il mutuo solutorio.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente sulla nullità parziale; la Corte non vi ha ravvisato alcuna base per dichiarare la nullità del mutuo.

  • art. 1345 c.c.

    invocato per sostenere il negozio in frode alla legge o ai creditori; la Corte ha escluso che la destinazione solutoria integri nullità.

  • art. 99 l.fall.

    richiamato in relazione all'opposizione allo stato passivo e ai limiti del thema decidendum.

  • art. 1424 c.c.

    invocato per la pretesa conversione del contratto nullo in altro negozio valido; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché il giudice di merito non aveva operato una conversione d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma le censure istruttorie sono state ritenute irrilevanti o inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata ammissione di istanze istruttorie.

  • d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel mutuo, il perfezionamento si verifica quando la somma mutuata, anche senza consegna materiale, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario tramite accredito sul conto corrente; la successiva immediata destinazione a estinzione di debiti pregressi è un atto distinto e non incide sulla validità del contratto.
  • Il mutuo c.d. solutorio non è nullo per il solo fatto che le somme siano impiegate per rimborsare esposizioni anteriori verso la stessa banca: tale operazione può semmai assumere rilievo sul piano dell'inefficacia revocatoria, non della nullità negoziale.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non risulta trattato nella decisione impugnata e il ricorrente non dimostra di averlo specificamente devoluto al giudice di merito.
  • Le doglianze sulle condizioni del mutuo fondiario non conducono automaticamente alla nullità del finanziamento; se il giudice qualifica l'operazione come mutuo ordinario, le contestazioni sui requisiti del fondiario e sulle prove destinate a dimostrarne il superamento possono diventare irrilevanti.
  • La mancata ammissione di prove o di CTU, quando incide su valutazioni rimesse al prudente apprezzamento del giudice o su circostanze non decisive, non integra di per sé vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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