Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28359/2025 del 26/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice contabile)

La controversia

Un ex appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, mediante riconoscimento di sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio davanti al giudice contabile, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la domanda riguardasse non la pensione, ma una prestazione di fine rapporto connessa al pubblico impiego, dunque devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso per regolamento di giurisdizione mirava a stabilire quale giudice fosse munito di potestas iudicandi sulla domanda di riliquidazione del TFS con applicazione dei sei scatti stipendiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che il petitum sostanziale investisse una posizione di diritto soggettivo inerente al rapporto di pubblico impiego, e in particolare ai rapporti di lavoro delle Forze di polizia di Stato, materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. in combinato disposto con l'art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Ha escluso la giurisdizione contabile, osservando che la domanda non riguardava il diritto, la misura o la decorrenza della pensione, bensì la corretta determinazione di un emolumento conclusivo del rapporto di lavoro. Le parti sono state rimesse davanti al giudice amministrativo entro il termine di legge; nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    richiamato come base normativa del beneficio economico invocato ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio.

  • artt. 25 e 26 d.P.R. n. 1032/1973

    indicati come disciplina del trattamento di fine servizio oggetto della domanda.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: ... il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ...

    serve a qualificare il rapporto come pubblico impiego in regime di diritto pubblico e a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro delle Forze di polizia di Stato e sui relativi diritti patrimoniali connessi.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego richiamate dalla decisione, compresi i diritti patrimoniali connessi ai rapporti di lavoro pubblici.

  • artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934

    richiamati per delimitare la giurisdizione contabile in materia pensionistica, ritenuta non estensibile alle controversie sul trattamento di fine servizio.

  • art. 1, comma 2, cod. giust. cont.

    richiamato come ulteriore norma che circoscrive la giurisdizione della Corte dei conti alle materie pensionistiche e strumentali.

  • art. 367, comma 1, c.p.c.

    indicato come base della sospensione del processo in caso di conflitto negativo di giurisdizione.

  • art. 16, comma 1, cod. giust. cont.

    richiamato per l'applicazione del meccanismo di sospensione e rimessione degli atti alle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base alla domanda e al petitum sostanziale, da identificare soprattutto attraverso la causa petendi e la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, non già solo sulla base della formula richiesta in dispositivo.
  • Le controversie relative alla corretta determinazione di emolumenti connessi al rapporto di pubblico impiego, quando attengono a diritti patrimoniali del rapporto e non al diritto, alla misura o alla decorrenza della pensione, rientrano nella giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e non in quella contabile.
  • Per il personale delle Forze di polizia di Stato e per gli altri rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, la giurisdizione esclusiva appartiene al giudice amministrativo anche per i diritti patrimoniali connessi al rapporto.
  • La domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante riconoscimento di scatti stipendiali non si trasforma in controversia pensionistica solo perché proposta dopo la cessazione del servizio: occorre guardare alla natura sostanziale del diritto azionato e al suo collegamento con il rapporto di impiego.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.