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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28355/2025 del 26/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La società ricorrente aveva garantito, nei limiti del 73,5%, un mutuo bancario concesso a una società poi fallita. A seguito dell’inadempimento della mutuataria, la banca aveva escusso la garanzia e la ricorrente aveva pagato l’istituto di credito, chiedendo poi l’ammissione al passivo del fallimento in via privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo; l’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale di Bologna sul rilievo che mancasse un formale provvedimento amministrativo di revoca dell’intervento agevolativo e che non risultasse una compiuta valutazione delle violazioni contestate. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 7 e 9 d.lgs. n. 123/1998 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il privilegio spetti anche in caso di concessione di garanzia e che la revoca possa essere anche tacita o comunque non richieda una forma sacramentale; ha inoltre richiamato l’inadempimento della beneficiaria e la mancata trasmissione della documentazione giustificativa. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatto decisivo quanto alla quantificazione del credito ammesso, lamentando che il tribunale non avrebbe considerato l’importo complessivamente versato alla banca e il conseguente maggior credito insinuato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, cassando il decreto impugnato limitatamente a tale profilo e rinviando al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che la censura non spiegava compiutamente la divergenza tra la somma richiesta e quella ammessa. La Corte ha ritenuto assorbente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si applica anche agli interventi pubblici di sostegno erogati mediante garanzia e al credito del gestore del fondo che abbia pagato il finanziatore, senza che sia necessario un provvedimento di revoca del beneficio. Pertanto, il rigetto dell’opposizione fondato sull’assenza della revoca formale è stato ritenuto erroneo.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 123/1998

    Richiamato nel primo motivo come norma del sistema degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, in connessione con la disciplina del privilegio.

  • art. 7 d.lgs. n. 123/1998

    Richiamato nel primo motivo nell’ambito della disciplina degli interventi agevolativi e delle condizioni del loro funzionamento.

  • art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998

    Il privilegio per i crediti di restituzione dei finanziamenti erogati si applica anche agli interventi pubblici concessi in forma di garanzia e al credito del gestore del fondo che paga il finanziatore; non è necessario un formale provvedimento di revoca per il sorgere del privilegio.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte ha indicato che il principio di diritto vincolante per il rinvio può essere enunciato per relationem, richiamando la propria giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

  • art. 67 l.fall.

    Richiamato solo in fatto, con riferimento a un piano di recupero/recuperata somma antecedente al fallimento.

Massime di principio

  • Il privilegio previsto per i crediti relativi a finanziamenti erogati nell’ambito di interventi pubblici di sostegno alle imprese si estende anche alle ipotesi in cui il sostegno sia stato concesso in forma di garanzia e il credito sorga in capo al gestore del fondo che abbia soddisfatto il finanziatore a seguito dell’escussione.
  • Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, non è necessario che il credito nasca necessariamente da una diretta erogazione di somme al beneficiario da parte dell’amministrazione pubblica; è sufficiente la funzione sostanziale di sostegno pubblico e il pagamento conseguente all’escussione della garanzia.
  • Il sorgere del credito e la sua collocazione privilegiata non dipendono necessariamente da un formale provvedimento di revoca dell’intervento, quando il credito sia già maturato per effetto dell’inadempimento e del pagamento al finanziatore.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la quantificazione del credito deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è accolto solo in parte, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni integralmente respinte o dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributi
IstitutiOnere della prova

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