Cassazione Civile, Ordinanza n. 28358/2025 del 26/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un titolare di pensione pubblica ha agito davanti al Tribunale di Palermo lamentando il mancato accredito dei ratei pensionistici a partire da maggio 2018, nonostante tre domande di variazione dell’ufficio pagatore italiano. Ha chiesto la condanna dell’ente previdenziale al ripristino dell’erogazione, al pagamento degli arretrati, degli interessi, della rivalutazione monetaria e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L’ente ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la pensione fosse a carico di una cassa previdenziale pubblica confluita nell’INPDAP e che, trattandosi di pensione pubblica, la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti. Il giudice di merito aveva svolto un’istruttoria sommaria, emergendo che il pagamento era stato eseguito ma respinto per un disguido o cambio IBAN, con necessità di riattivazione. L’INPS ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere l’attribuzione della controversia alla Corte dei conti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha affermato che la controversia riguarda un trattamento pensionistico pubblico e che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti non solo le domande sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione, ma anche quelle relative al mancato pagamento dei ratei, agli interessi, alla rivalutazione e al risarcimento del danno da inadempimento della prestazione pensionistica. Le parti sono state rimesse davanti alla Corte dei conti nel termine di legge; le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
attribuisce alla Corte dei conti giurisdizione esclusiva sulle controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti, comprese quelle funzionali alla pensione e quelle sul mancato pagamento dei ratei.
art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
concorre a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice contabile in materia pensionistica pubblica.
art. 4, secondo comma, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479
richiamato dall’ente per collegare la gestione della prestazione all’INPDAP, quale elemento a sostegno della giurisdizione contabile.
art. 421 c.p.c.
richiamato nel corso del giudizio di merito per l’audizione del funzionario dell’ente al fine di chiarire le ragioni della mancata erogazione.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica pubblica comprende tutte le controversie che abbiano come elemento identificativo del petitum sostanziale il rapporto pensionistico, inclusi sussistenza, misura e decorrenza del trattamento.
- Rientrano nella giurisdizione contabile anche le domande volte a ottenere il pagamento dei ratei di pensione non corrisposti, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, quando tali pretese derivano dal rapporto pensionistico pubblico.
- Anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo o da inadempimento nell’erogazione della pensione segue la medesima giurisdizione contabile, se connessa all’obbligazione pensionistica pubblica.
- Il riconoscimento dell’inadempimento da parte dell’ente previdenziale non muta il titolo della controversia né sposta la giurisdizione, incidendo semmai sul piano probatorio.
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione, il momento preclusivo coincide con l’inizio della fase decisoria del primo grado; se il giudizio è ancora nella fase istruttoria o di mera discussione, il regolamento è ammissibile.
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