Cassazione Civile, Ordinanza n. 37535/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di arruolamento tra una società armatrice e un marittimo. I giudici di merito avevano ritenuto che, per la validità del contratto stipulato come a viaggio, fosse necessaria l'indicazione specifica del viaggio da compiere; poiché tale indicazione mancava, avevano qualificato il rapporto come contratto a tempo indeterminato. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 332 cod. nav., contestando l'affermazione secondo cui l'omessa indicazione del viaggio comporterebbe la conversione del rapporto in tempo indeterminato; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1175, 1362, 1366 e 1375 c.c., sostenendo che il lavoratore fosse comunque consapevole di essere stato assunto per prestazioni quotidiane su tratte predeterminate nel Golfo di Napoli. Il resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui il contratto di arruolamento non può considerarsi validamente stipulato "a viaggio" se non indica il viaggio o i viaggi da compiere, come richiesto dall'art. 332 cod. nav.; in difetto, il rapporto si trasforma di diritto in contratto a tempo indeterminato. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale effettiva esistenza dell'indicazione del viaggio è questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità e che la mera denominazione del contratto come "a viaggio" o "a termine" non basta a rispettare la disciplina legale. Ha infine escluso che una eventuale violazione della buona fede da parte del lavoratore possa sanare la nullità genetica del contratto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il contratto di arruolamento a viaggio richiede l'indicazione del viaggio o dei viaggi da compiere; in mancanza, non può considerarsi validamente stipulato come contratto a viaggio e si trasforma di diritto in contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati, anche perché la questione dell'effettiva indicazione del viaggio è di fatto non rivalutabile in cassazione.
artt. 1175, 1362, 1366 e 1375 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere una lettura del contratto conforme a buona fede e interpretazione letterale/sistematica; la Corte ha escluso che tali canoni possano superare la nullità genetica derivante dal difetto dei requisiti legali del contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel contratto di arruolamento a viaggio, l'indicazione del viaggio o dei viaggi da compiere è requisito legale necessario: la semplice qualificazione formale del rapporto come "a viaggio" o "a termine" non è sufficiente.
- L'omissione di un requisito legale essenziale del contratto determina una nullità genetica o comunque l'inefficacia della pattuizione nel senso voluto dalle parti, con conversione del rapporto nel tipo legale previsto dalla norma.
- La verifica dell'effettiva indicazione del viaggio integra un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi rilevanti.
- I canoni di interpretazione contrattuale e la buona fede non possono sanare la mancanza di un elemento essenziale imposto dalla legge per la validità della specifica tipologia contrattuale.
- In sede di cassazione, la censura che non si confronti con l'orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dalla sentenza è destinata a essere respinta se le argomentazioni proposte non scalfiscono la ratio decidendi.
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