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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13484 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento ILOR per il 1997, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante da attività commerciale, ritenuto estraneo al ciclo industriale e quindi non coperto dall’esenzione decennale prevista per gli stabilimenti industriali nel territorio agevolato. La CTP di Messina aveva accolto il ricorso della società; la CTR Sicilia, sezione distaccata di Messina, con sentenza depositata il 10 ottobre 2008, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio e confermato l’avviso. In Cassazione la società ha contestato: (1) l’insufficiente motivazione della CTR sul rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello; (2) la violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello si limitava a rinviare all’avviso e al processo verbale di constatazione (PVC); (3) la violazione delle norme sull’esenzione ILOR, affermando che le attività industriale e commerciale appartenevano a un’unica struttura organizzativa e contestando che fossero stati venduti prodotti di terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha esaminato direttamente gli atti, rilevando che l’Ufficio aveva censurato il punto effettivamente deciso dalla CTP e aveva riproposto legittimamente le questioni di merito rimaste assorbite, richiamando e ribadendo il contenuto dell’avviso e del PVC; l’appello non era quindi inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza: la CTR non aveva negato in generale l’esenzione per i nuovi stabilimenti industriali, ma aveva accertato che i ricavi recuperati provenivano da commercio all’ingrosso, tenuto separatamente in contabilità e estraneo al ciclo industriale agevolato; tale accertamento di fatto non era stato censurato con un pertinente vizio di motivazione. È rimasto quindi legittimo il recupero a tassazione dei ricavi commerciali. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    nell'appello l'Agenzia ha puntualmente censurato l'impugnata decisione nell'unico punto dalla stessa esaminato (concernente la preliminare questione della invocata illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione del pvc sul quale lo stesso si fondava), ed ha poi legittimamente riproposto nel merito, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. , quanto già evidenziato nella motivazione dell'atto impositivo e del verbale

    La specificità dell’appello va valutata in relazione alle statuizioni effettivamente rese in primo grado: nel caso deciso, l’Ufficio aveva censurato la questione preliminare affrontata dalla CTP e non era tenuto a formulare motivi contro questioni di merito rimaste assorbite.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    a fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni, non ha l'onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 cod. proc. civ.

    Le domande o questioni non decise perché assorbite non richiedono uno specifico motivo di impugnazione: se l’appellante impugna la statuizione preliminare e intende mantenere quelle questioni, è sufficiente riproporle al giudice d’appello.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    la CTR, precisato che in base alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 il pvc deve essere obbligatoriamente allegato all'avviso di accertamento solo quando non è conosciuto dal contribuente, ha evidenziato che il pvc da cui scaturiva l'atto impugnato era stato notificato alla società, e dalla stessa era quindi pienamente conosciuto, sicchè non sussisteva alcuna violazione delle dette disposizioni

    Secondo la ricostruzione della CTR riportata dalla Corte, il PVC non deve essere allegato all’avviso quando il contribuente già lo conosce; nel caso concreto, la sua precedente notificazione escludeva la violazione dedotta.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    la CTR, precisato che in base alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 il pvc deve essere obbligatoriamente allegato all'avviso di accertamento solo quando non è conosciuto dal contribuente, ha evidenziato che il pvc da cui scaturiva l'atto impugnato era stato notificato alla società, e dalla stessa era quindi pienamente conosciuto, sicchè non sussisteva alcuna violazione delle dette disposizioni

    La motivazione per relationem non è viziata, secondo la decisione di merito confermata nel caso, se il documento richiamato è già noto al contribuente perché notificato; non occorre allegarlo nuovamente all’avviso.

  • Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101

    la CTR, invero, non ha posto in dubbio la spettanza dell'agevolazione in seguito alla creazione nel territorio agevolato di nuovi stabilimenti industriali, ma ha solo precisato che i ricavi agevolagli con la esenzione ILOR devono conseguire a detta creazione di nuovi stabilimenti; nel caso si specie, invece, la CTR ha accertato (con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, se non per - non proposto - vizio di motivazione) che sussistevano due distinte contabilità (per l'attività industriale e per l'attività commerciale) e risultavano ricavi frutto di attività di commercio all'ingrosso di materiali e costruzioni", da ritenersi "estranei al ciclo industriale", e come tali non compresi nell'agevolazione ILOR e quindi legittimamente recuperati a tassazione.

    L’esenzione ILOR è collegata ai redditi riconducibili alla creazione e all’attività degli stabilimenti industriali agevolati; non si estende automaticamente ai ricavi di un’attività commerciale distinta ed estranea al ciclo industriale.

  • Legge 1 marzo 1986, n. 64, artt. 14 e 17

    la CTR, invero, non ha posto in dubbio la spettanza dell'agevolazione in seguito alla creazione nel territorio agevolato di nuovi stabilimenti industriali, ma ha solo precisato che i ricavi agevolagli con la esenzione ILOR devono conseguire a detta creazione di nuovi stabilimenti; nel caso si specie, invece, la CTR ha accertato (con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, se non per - non proposto - vizio di motivazione) che sussistevano due distinte contabilità (per l'attività industriale e per l'attività commerciale) e risultavano ricavi frutto di attività di commercio all'ingrosso di materiali e costruzioni", da ritenersi "estranei al ciclo industriale", e come tali non compresi nell'agevolazione ILOR e quindi legittimamente recuperati a tassazione.

    Le agevolazioni ILOR invocate non coprono ogni ricavo prodotto dall’impresa solo perché essa opera nel territorio agevolato: occorre un nesso tra il reddito e l’attività industriale agevolata; i ricavi commerciali autonomi ne restano esclusi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La Corte ha precisato che, quando è denunciato il difetto di motivazione sulla specificità dei motivi d’appello, può esaminare direttamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, purché la censura sia formulata nel rispetto delle regole processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Il motivo di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se prospetta una questione diversa da quella effettivamente decisa.

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni fiscali legate a uno specifico insediamento o ciclo produttivo, la mera appartenenza dei ricavi alla stessa società non basta: occorre verificare se siano effettivamente riferibili all’attività agevolata. Ricavi da commercio autonomo o estraneo al ciclo industriale possono restare imponibili anche se la società svolge parallelamente attività industriale agevolata.
  • La contabilità separata delle attività può costituire un elemento probatorio rilevante per distinguere i ricavi agevolabili da quelli derivanti da attività diverse; per contestare l’accertamento in cassazione occorre censurare specificamente l’accertamento di fatto con il vizio processuale appropriato.
  • Se il primo giudice decide una questione preliminare e lascia assorbite le altre, l’appellante che contesta la decisione preliminare può riproporre le questioni assorbite senza formularvi motivi specifici contro statuizioni che non esistono.
  • Un atto tributario che richiama un PVC non è necessariamente illegittimo per mancata allegazione se il contribuente ne aveva già conoscenza, ad esempio perché gli era stato notificato.
  • In cassazione, la censura deve attaccare la ragione effettiva della decisione: un motivo che discute in astratto la spettanza di un’agevolazione non è pertinente se la sentenza ha escluso soltanto che specifici ricavi derivassero dall’attività agevolata.

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