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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04726/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici per la costruzione di una diga. L'appaltatrice e la società facente parte dell'ATI hanno convenuto la stazione appaltante deducendone l'inadempimento e chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento del committente, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di somme per lavori eseguiti, riserve, penali, spese generali, costi non ammortizzati e spese successive alla risoluzione. Il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva di Regione e Assessorato e condannando il consorzio al pagamento di ingenti somme a favore delle due appaltatrici. In appello la Corte territoriale ha parzialmente ridotto le somme con sentenza non definitiva e poi ha rideterminato ulteriormente, con sentenza definitiva, gli importi dovuti sulla base della CTU in appello. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione contro entrambe le sentenze, deducendo: violazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1458, 1224, 191, 201 e 112 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; acritico recepimento delle conclusioni del consulente tecnico; errata attribuzione al consorzio della responsabilità per il mancato completamento e collaudo dei lavori; errata esclusione/applicazione della penale; mancata prova delle spese e dei costi riconosciuti; ultrapetizione sulla liquidazione del lucro cessante; e erronea statuizione sulle spese di lite e CTU, che si sarebbe dovuta compensare per soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi, sia contro la sentenza non definitiva sia contro quella definitiva, si risolvessero in censure di merito, prive di specifica critica alla motivazione e alle statuizioni di diritto, e che le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. fossero formulate in modo improprio perché dirette a contestare la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha inoltre rilevato carenze di specificità per mancata adeguata riproduzione e localizzazione degli atti rilevanti, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Quanto alla censura sulle spese, ha ribadito che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità a ciascun controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché mirate al riesame del merito e non a un vero errore di diritto

  • art. 1454 c.c.

    invocato in relazione alla diffida ad adempiere e alla risoluzione dell'appalto; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1455 c.c.

    richiamato in tema di importanza dell'inadempimento, ma senza specifico confronto con la decisione impugnata

  • art. 1458 c.c.

    dedotto dal ricorrente per contestare gli effetti della risoluzione; la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio della decisione, che aveva comunque attribuito la responsabilità del mancato collaudo al ricorrente

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in relazione agli accessori e alla rivalutazione; la doglianza è stata ritenuta meramente reiterativa e di merito

  • art. 191 c.p.c.

    invocato per contestare la CTU; la Corte ha ritenuto le censure generiche e sostanzialmente dirette al merito

  • art. 201 c.p.c.

    invocato insieme all'art. 191 c.p.c. in relazione alla consulenza tecnica; censura inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione sulla liquidazione del lucro cessante; la censura non ha superato il vaglio di specificità

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile quando usato per prospettare doglianze di merito sotto forma di violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    applicabile solo all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non a questioni o argomentazioni né alla mera critica della valutazione delle prove

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per ribadire l'onere di specificità e di adeguata localizzazione degli atti e delle risultanze istruttorie su cui si fonda il ricorso

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove, la persuasività del ragionamento del giudice o il mancato esame di singoli elementi istruttori.
  • Le censure formulate come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e indicare in modo puntuale quale affermazione in diritto sia errata; se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito sono inammissibili.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., riproducendo e localizzando gli atti e i documenti rilevanti e il contenuto delle CTU o delle contestazioni mosse ad esse, quando su tali elementi si fondi la doglianza.
  • La contestazione dell'esito di una consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé idonea a fondare un motivo di ricorso per cassazione se mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La regolazione delle spese processuali, inclusa la compensazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini di una pretesa omissione motivazionale sulla mancata compensazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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