Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto in giudizio il ripristino dell’adibizione alle mansioni di centralinista dopo essere stata trasferita, dal 20 febbraio 2018, alle mansioni di cuoca. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che, secondo il CCNL Case di Cura AIOP e l’art. 2103 c.c. come novellato, entrambe le mansioni rientrassero nello stesso livello e nella stessa categoria legale di inquadramento; in particolare, la cuoca era collocata nel livello B1 impiegatizio, mentre la mansione di centralinista, rivendicata dalla lavoratrice, era ricondotta dal contratto collettivo alla categoria degli operai, senza progressione nella posizione B1. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 45 e 51 del CCNL Case di Cura AIOP, sostenendo che la mansione di cuoco dovesse essere qualificata come operaia e non impiegatizia; 2) violazione dell’art. 2087 c.c.; 3) motivazione apparente e contraddittoria, per asserito travisamento del requisito dell’anzianità decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile anche perché privo dell’indicazione del momento di produzione e del reperimento del contratto collettivo richiamato, oltre che comunque non idoneo a confutare la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione contrattuale delle mansioni di centralinista e cuoco nella categoria degli operai e sulla non pertinenza dell’invocato livello B1 impiegatizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando la dedotta violazione dell’art. 2087 c.c. trattata nelle sentenze di merito e non essendo stati specificati gli atti processuali in cui la questione era stata dedotta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina delle mansioni nella formulazione novellata, ritenendo legittimo l’adibimento a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, secondo la qualificazione contrattuale rilevante.
artt. 45 e 51 CCNL Case di Cura AIOP
Sono richiamati per la classificazione del personale e per la collocazione contrattuale delle mansioni di cuoco e centralinista nelle categorie di inquadramento.
La censura di violazione è stata dichiarata inammissibile perché questione non trattata nella sentenza impugnata e non autosufficientemente riproposta in cassazione.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge richiamato per il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del vizio motivazionale dedotto con il terzo motivo, ritenuto inammissibile per la presenza di doppia conforme.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato quale base della preclusione al sindacato sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
È indicato come norma attualmente rilevante, dopo le modifiche del d. lgs. n. 149 del 2022, per la limitazione del vizio motivazionale in doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale fonte dell’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
È richiamato come intervento che ha novellato l’art. 2103 c.c.
È richiamato in più punti quale norma sul ricorso per cassazione e sui relativi motivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato sulla violazione di un contratto collettivo, il ricorrente deve indicare specificamente quando il testo integrale del contratto sia stato depositato e dove sia reperibile, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La censura di violazione di legge non è idonea se non si confronta con la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata e non confuta l’argomento centrale posto a base della decisione di merito.
- Una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata non può essere dedotta per la prima volta in cassazione senza allegare e indicare specificamente gli atti di merito in cui sia stata introdotta e discussa.
- Il vizio motivazionale è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi puntualmente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Ai fini dell’art. 2103 c.c. novellato, rileva la riconducibilità delle mansioni al medesimo livello e alla medesima categoria legale di inquadramento secondo la disciplina collettiva applicabile.
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