Cassazione Penale, Sentenza n. 7817/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Salvo impugnava la sentenza d'appello per inosservanza/erronea applicazione degli artt. 216 e 219 r.d. 16/03/1942 n.267 e per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva di essere un mero prestanome nominato da Saverio Picone, di aver cessato ogni rapporto con lui già fine 2016 e dunque di non poter essere consapevole di finalità illecite; contestava che la mancata tenuta/consegna della contabilità potesse da sola integrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e rilevava l'assoluzione per la bancarotta per distrazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (pena comminata in primo grado: 1 anno e 4 mesi di reclusione), con assoluzione per la bancarotta per distrazione (capo 1). Il Collegio ha ritenuto provata la mancanza di documentazione contabile della Sach s.r.l.s., l'effettiva utilizzazione della società come societa-schermo e la consapevolezza di Salvo, pur se amministratore solo formale, della finalità illecita perseguita da Picone; ciò, secondo la regola del concorso di persone nei reati a dolo specifico, legittima la responsabilità di Salvo. È stata quindi respinta la tesi difensiva del mero prestanome e confermata la responsabilità per bancarotta documentale specifica.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 1
Riferito in relazione alla fattispecie di bancarotta: disciplina gli obblighi inerenti alla contabilità societaria utilizzata per valutare la sussistenza dell'ipotesi di bancarotta documentale.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 219, comma 2, n. 1
Norma che individua la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte distingue tra forma specifica (richiede dolo specifico) e forma generica (dolo generico).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 223
Parte della disciplina penale fallimentare richiamata nel capo di imputazione; contestualizza le responsabilità penali connesse al fallimento e alla gestione delle scritture.
Richiama l'obbligo di tenuta delle scritture contabili: la Corte ne deduce che l'amministratore di diritto ha un obbligo diretto e personale di conservazione/tenuta delle scritture, anche se amministratore solo formale.
Ulteriore richiamo sugli obblighi contabili dell'organo amministrativo; utilizzato per sostenere la rilevanza penale dell'omessa tenuta o della sottrazione della contabilità da parte dell'amministratore di diritto.
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
Applicato per affermare che, nei reati a dolo specifico, non è necessario che il dolo sia proprio di tutti i concorrenti: è sufficiente che uno dei concorrenti abbia il dolo specifico e che gli altri ne siano consapevoli.
Codice di procedura penale, art. 375, comma 3
Richiamato in relazione alla notifica dell'invito a rendere interrogatorio, elemento fattuale che ha contribuito a dimostrare la conoscenza del procedimento e della situazione da parte dell'imputato.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Norma sulle ragioni di impugnazione in cassazione; il ricorso era fondato su motivi di diritto e di motivazione indicati ai sensi di questa disposizione.
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 173
Richiamato per i limiti della motivazione e della esposizione del motivo di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato enunciato nei limiti di tale norma.
Massime di principio
- L'amministratore formale può essere ritenuto penalmente responsabile per la mancata tenuta o sottrazione delle scritture contabili: la carica formale comporta obblighi diretti di conservazione.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale specifica è necessario il dolo specifico, ma questo può risiedere in un altro concorrente: è sufficiente la consapevolezza dell'amministratore nominale riguardo alla finalità illecita perseguita da chi di fatto gestisce.
- L'assenza di attività gestionale concreta non esclude la responsabilità penale per il reato documentale quando sussista consapevolezza della natura di societa-schermo o della destinazione illecita della società.
- La mancata consegna della contabilità al curatore e la totale carenza di documentazione sono elementi probatori forti e possono legittimare la condanna anche se non è provato un danno effettivo ai creditori: è sufficiente l'idoneità della condotta a realizzare il fine illecito.
- L'assoluzione rispetto a un diverso capo (es. bancarotta per distrazione) non impedisce la condanna per bancarotta documentale, trattandosi di autonome fattispecie con distinti elementi soggettivi e oggettivi.
- Nelle indagini e nei giudizi fallimentari, ammissioni dell'imputato sulla natura della società e elementi indiziari convergenti (intercettazioni, modus operandi del gruppo, movimentazioni dei beni) possono integrare la prova della consapevolezza necessaria per il concorso nel reato.
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