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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7817/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Salvo impugnava la sentenza d'appello per inosservanza/erronea applicazione degli artt. 216 e 219 r.d. 16/03/1942 n.267 e per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva di essere un mero prestanome nominato da Saverio Picone, di aver cessato ogni rapporto con lui già fine 2016 e dunque di non poter essere consapevole di finalità illecite; contestava che la mancata tenuta/consegna della contabilità potesse da sola integrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e rilevava l'assoluzione per la bancarotta per distrazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (pena comminata in primo grado: 1 anno e 4 mesi di reclusione), con assoluzione per la bancarotta per distrazione (capo 1). Il Collegio ha ritenuto provata la mancanza di documentazione contabile della Sach s.r.l.s., l'effettiva utilizzazione della società come societa-schermo e la consapevolezza di Salvo, pur se amministratore solo formale, della finalità illecita perseguita da Picone; ciò, secondo la regola del concorso di persone nei reati a dolo specifico, legittima la responsabilità di Salvo. È stata quindi respinta la tesi difensiva del mero prestanome e confermata la responsabilità per bancarotta documentale specifica.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'amministratore formale può essere ritenuto penalmente responsabile per la mancata tenuta o sottrazione delle scritture contabili: la carica formale comporta obblighi diretti di conservazione.
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale specifica è necessario il dolo specifico, ma questo può risiedere in un altro concorrente: è sufficiente la consapevolezza dell'amministratore nominale riguardo alla finalità illecita perseguita da chi di fatto gestisce.
  • L'assenza di attività gestionale concreta non esclude la responsabilità penale per il reato documentale quando sussista consapevolezza della natura di societa-schermo o della destinazione illecita della società.
  • La mancata consegna della contabilità al curatore e la totale carenza di documentazione sono elementi probatori forti e possono legittimare la condanna anche se non è provato un danno effettivo ai creditori: è sufficiente l'idoneità della condotta a realizzare il fine illecito.
  • L'assoluzione rispetto a un diverso capo (es. bancarotta per distrazione) non impedisce la condanna per bancarotta documentale, trattandosi di autonome fattispecie con distinti elementi soggettivi e oggettivi.
  • Nelle indagini e nei giudizi fallimentari, ammissioni dell'imputato sulla natura della società e elementi indiziari convergenti (intercettazioni, modus operandi del gruppo, movimentazioni dei beni) possono integrare la prova della consapevolezza necessaria per il concorso nel reato.

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