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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7728/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vicentin impugna per due motivi principali: (1) difformità tra il dispositivo letto in udienza (condanna a 6 mesi di arresto e euro 2.000 di ammenda) e la sentenza depositata (dispositivo indicante 1 anno di arresto e euro 2.000 di ammenda), con la conseguente illegittima riforma in peius operata dalla Corte d'appello senza che fosse stata preventivamente corretta l'errore materiale del giudice di prime cure; (2) violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e correlati, per mancato avvertimento del diritto all'assistenza del difensore prima dell'accertamento relativo allo stato di alterazione per uso di alcolici, con richiesta di esclusione dell'utilizzabilità dell'alcoltest e nullità della procedura. Inoltre il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione, ma la Corte di legittimità ha esaminato la questione di diritto intertemporale relativa alle leggi sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze relative all'obbligo di avvertimento sul diritto al difensore (secondo motivo), ritenendo applicabile la giurisprudenza consolidata che nega l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. nel caso di rifiuto dell'accertamento. Ha inoltre escluso che il reato sia prescritto, richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'applicazione temporale delle leggi sulla prescrizione. Ha invece accolto il primo motivo: ha riscontrato la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo depositato e ha ritenuto che la Corte d'appello, nel determinare la sanzione, avrebbe dovuto tener conto del dispositivo letto in udienza o comunque procedere alla correzione dell'errore materiale; la riforma che ha portato a un aumento della pena detentiva configura una reformatio in peius non ammissibile nelle condizioni emerse. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto, previa correzione dell'errore materiale nella sentenza di primo grado. Ha invece rigettato il resto del ricorso e ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma che disciplina la guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche, ossia il reato di cui è stato riconosciuto responsabile l'imputato.

  • art. 130, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma rilevata dal ricorrente in relazione ai vizi formali del dispositivo sentenziale; richiamata nell'ambito del vizio per difformità tra dispositivo orale e scritto.

  • art. 547 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di conformità del provvedimento; la Corte ha tuttavia applicato il principio favorevole al dispositivo letto in udienza e alla possibilità di correzione dell'errore materiale.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che regolamenta l'avvertimento al soggetto della facoltà di farsi assistere dal difensore; la Corte ha ritenuto, in conformità alla più recente giurisprudenza, che tale avvertimento non sia necessario nel caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti strumentali non ripetibili.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 114 disp. att. dal ricorrente in tema di garanzie e nullità; la Corte ha ritenuto inapplicabile la censura alla luce della giurisprudenza dominante.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità generali indicata dalla difesa; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante rispetto alla validità del procedimento nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza che esclude l'obbligo di avviso per il rifiuto degli accertamenti.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103; Legge 9 gennaio 2019, n. 3; Legge 27 settembre 2021, n. 134

    Serie di norme intervenute sulla disciplina della prescrizione che hanno creato un problema intertemporale. La Corte ha seguito il principio delle Sezioni Unite secondo cui per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103/2017, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la legge n. 134/2021.

  • Informazione provvisoria n. 19/2024 delle Sezioni Unite

    Decisione delle Sezioni Unite che ha risolto il problema intertemporale sulla prescrizione e che la Corte ha richiamato per escludere la prescrizione del reato oggetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n.16816 del 14/01/2021 (Pizio); Sez. 4, n.34355 del 25/11/2020 (Cavalieri); Sez. 4, n.29939 del 23/09/2020 (Merlino)

    Precedenti della Corte di legittimità che escludono l'obbligo di avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. nel caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tecnici non ripetibili; la sentenza impugnata ha seguito questa linea interpretativa.

Massime di principio

  • La divergenza tra il dispositivo pronunciato oralmente in udienza e quello riportato nella sentenza depositata può essere sanata mediante correzione dell'errore materiale; il dispositivo letto in udienza prevale e la Corte di merito deve tenerne conto nella determinazione della pena.
  • La Corte d'appello non può legittimamente aggravare la posizione sanzionatoria dell'imputato (reformatio in pejus) senza avere prima corretto un evidente errore materiale del giudice di primo grado che ha inciso sul trattamento sanzionatorio.
  • Secondo la giurisprudenza consolidata, l'avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non è sempre necessario nel caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti (es. alcoltest); la presenza del difensore è invece considerata indispensabile quando si effettuano accertamenti tecnici non ripetibili.
  • Per le questioni di prescrizione occorre verificare la legge applicabile al periodo di commissione del reato seguendo i criteri fissati dalle Sezioni Unite: per reati dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la legge n. 103/2017; per reati dal 1/1/2020 la legge n. 134/2021.
  • Quando si impugna una sentenza per errori formali nel dispositivo, è essenziale chiedere la correzione dell'errore materiale e, in caso di modifica in appello, dimostrare che la rinnovata determinazione della pena non si fonda su un corretto esame del dispositivo originario.

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