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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7730/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26/04/2024 della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione presentata da Franzè contro la sentenza irrevocabile del 25/09/2018 della Corte di appello di Brescia. L'imputato era stato condannato per violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada (guida nonostante revoca della patente) in plurime occasioni tra maggio e ottobre 2015, con l'aggravante prevista dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011. In primo luogo Franzè aveva invocato conflitto di giudicati con decisioni del Giudice di pace e del Tribunale di Vibo Valentia relative a provvedimenti prefettizi e alla falsità di un permesso provvisorio di guida; successivamente ha sostenuto la sussistenza dei presupposti della revisione ex art. 630 lett. c) sulla base di sentenze ritenute 'nuove prove' e ha lamentato l'omessa considerazione di un provvedimento prefettizio di Vibo Valentia che avrebbe annullato la revoca e restituito la patente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui le pronunce di Vibo Valentia non contrastavano con la condanna di Brescia, perché quest'ultima era fondata sulla revoca della patente disposta dalla Prefettura di Brescia in data 15/01/2015, circostanza non contestata in ricorso; inoltre le pronunce di Vibo riguardavano profili diversi (falsità ed esibizione di permesso provvisorio) e non la medesima fattispecie oggetto della condanna. La Corte ha ammesso che la dichiarazione di inammissibilità de plano per manifesta infondatezza richiede un esame di merito, ma ha ritenuto che le ragioni addotte risultassero evidentemente inidonee. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali, all'onere ex art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, codice della strada

    Tipicizza la condotta di guida nonostante la revoca della patente; è il reato per cui Franzè è stato condannato in relazione a condotte commesse tra maggio e ottobre 2015.

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    Prevede misure di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); la condanna ha beneficiato dell'aggravante per aver commesso i fatti dopo l'applicazione di tale misura definitiva.

  • art. 630 lett. a) e lett. c), codice di procedura penale

    Art. 630 lett. a) disciplina la revisione per contrasto di giudicati; lett. c) consente la revisione per sopravvenienza di elementi di prova tali da escludere definitivamente la responsabilità. La Corte ha ritenuto che le decisioni di Vibo non configurassero un contrasto di giudicati rispetto alla sentenza di Brescia e nemmeno elementi nuovi idonei a ribaltare la condanna, sotto il profilo rilevante per il procedimento bresciano.

  • art. 634 codice di procedura penale

    Consente la dichiarazione di inammissibilità de plano anche per manifesta infondatezza della richiesta di revisione; tale ipotesi comporta un esame di merito sommario per verificare l'evidente inidoneità delle ragioni proposte.

  • art. 629, 631, 632, 633, 641 codice di procedura penale

    Norme richiamate in tema di requisiti e modalita' delle richieste di revisione e dei relativi atti; la sentenza sottolinea che l'inammissibilità può riguardare anche mancanze formali previste da tali disposizioni.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Stabilisce l'obbligo di rifondere le spese del procedimento al soccombente; qui applicata per far gravare le spese sul ricorrente.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'esclusione dell'irregolarita' colposa nella determinazione della causa di inammissibilità e per la quantificazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 richiede una corrispondenza stretta tra il nuovo elemento/provvedimento e il fatto oggetto della condanna; decisioni giudiziali su questioni diverse o su atti emessi da autorità diverse possono non incidere sulla fondatezza della condanna originale.
  • La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza (art. 634 c.p.p.) comporta comunque un esame di merito sommario: il giudice può respingere de plano la richiesta se le ragioni appaiono 'all'evidenza' inidonee a modificare l'accertamento precedente.
  • Per far valere una sopravvenienza probatoria ai fini della revisione è fondamentale dimostrare la rilevanza diretta e decisiva della nuova prova rispetto agli elementi che hanno sorretto la condanna (es.: la revoca effettiva e notificata da una specifica autorità).
  • Documenti amministrativi che annullano provvedimenti (es. revoca patente) devono essere connessi temporalmente e per contenuto al provvedimento che ha costituito la base della condanna: un annullamento operato da una diversa Prefettura o riferito a un diverso provvedimento può non incidere sul giudicato penale.
  • Nelle richieste di revisione è opportuno presentare le pronunce e i documenti rilevanti in modo completo e, se possibile, in forma che ne faciliti l'utilizzo probatorio (copia autentica o altra forma idonea), indicando chiaramente la rilevanza rispetto ai capi di imputazione contestati.
  • Occorre distinguere i profili di reato contestati: la presenza di una sentenza che assolve per la falsità di un documento non implica automaticamente che venga esclusa una condotta diversa (es. guida senza patente revocata) se gli elementi costitutivi sono differenti.

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