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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7733/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 16/07/2024 che aveva applicato la pena concordata per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, disponeva la confisca dello stupefacente, la confisca del denaro e la sua imputazione all'Erario, l'ordine di distruzione dello stupefacente e del cellulare sequestrato, e l'espulsione dell'imputato. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità e carenza di motivazione della confisca del denaro, non correlata al reato di mera detenzione e in presenza di giustificazioni (carta di soggiorno, lavoro all'estero, risparmi e vendita di autovettura); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'espulsione per mancata valutazione della pericolosità e del radicamento familiare/territoriale; 3) illegittimità e carenza di motivazione della confisca e distruzione del cellulare, priva di nesso con il reato di mera detenzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che per il reato di mera detenzione non è ammessa la confisca del denaro in mancanza del necessario nesso con il reato né ai sensi dell'art. 240 c.p. né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 (norme applicabili all'ipotesi di cessione). Ha precisato che la confisca 'allargata' ex art. 240-bis c.p. (per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990) presuppone l'incapacità del condannato di giustificare la provenienza del denaro o la sua sproporzione rispetto a redditi leciti, elemento che il giudice di merito non ha adeguatamente verificato. Ha inoltre ritenuto immotivata la confisca del cellulare e insufficiente la motivazione dell'espulsione, perché il Tribunale non ha valutato le condizioni familiari e il radicamento dell'imputato. In conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4

    Disciplina il reato di illecita detenzione e le relative sanzioni; la norma in sé riguarda la detenzione ma non costituisce di per sé titolo per la confisca del denaro quando manca il nesso con attività di spaccio

  • Codice penale, art. 240

    Prevede la confisca per i reati che producono proventi illeciti; nel caso di mera detenzione senza prova di cessione o di provenienza illecita del denaro, non è applicabile per mancanza di nesso

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis

    Norma riferibile all'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti; non è applicabile al reato di mera detenzione senza elementi di spaccio

  • Codice penale, art. 240-bis

    Regola la cd. 'confisca allargata' che può essere disposta quando il condannato non giustifica la provenienza del denaro o quando c'è una manifesta sproporzione rispetto a redditi leciti; richiede specifica motivazione sulla impossibilità di giustificazione

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis

    Rimanda, in materia di responsabilità e sanzioni, alle disposizioni del codice penale come l'art. 240-bis; pertanto l'applicazione della confisca allargata va valutata secondo i relativi presupposti del codice penale

Massime di principio

  • La confisca del denaro richiede un nesso oggettivo con il reato di spaccio o l'impossibilità di giustificarne la provenienza: per mera detenzione non è sufficiente un ordine di confisca senza prove del collegamento economico al reato
  • La confisca 'allargata' ex art. 240-bis c.p. può essere applicata solo se il giudice esamina e dichiara l'impossibilità del condannato di giustificare la provenienza dei beni o la loro sproporzione rispetto ai redditi leciti
  • La confisca o distruzione di strumenti (es. cellulare) necessita di specifico nesso con il reato o di motivazione che giustifichi che il bene sia stato utilizzato per commettere o agevolare l'illecito
  • L'espulsione deve essere motivata valutando la pericolosità concreta e il grado di radicamento familiare e sociale dell'interessato; l'assenza di tale valutazione rende l'ordine di espulsione vulnerabile
  • Il giudice di merito deve approfondire e non liquidare apoditticamente dichiarazioni del prevenuto su lavoro all'estero, risparmi o vendita di beni: tali elementi richiedono accertamenti e non possono essere ignorati in sede di confisca
  • Se le motivazioni del giudice sono carenti su punti decisivi (nexus economico, giustificazione della provenienza, valutazione del radicamento), la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio

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