Cassazione Penale, Sentenza n. 7727/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva annullato la sostituzione della misura cautelare disposta dal GUP di Mantova (sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora) e aveva ripristinato gli arresti domiciliari. Il motivo unico del ricorso deduce la violazione dell'art. 299, comma 3-bis, c.p.p. (mancata richiesta del parere del pubblico ministero prima della revoca/sostituzione della misura), alla luce degli artt. 178, lett. b), e 182 c.p.p.; la difesa sostiene che il pubblico ministero non avrebbe eccepito la nullità in appello perché avrebbe contribuito alla stessa omettendo di esprimere il parere (eventualmente inviato con modalità non tracciabili), e che trattandosi di nullità a regime intermedio il giudice non poteva rilevarla d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Brescia abbia correttamente valutato che il Procuratore appellante aveva effettivamente eccepito la mancata instaurazione del contraddittorio (ossia l'omessa richiesta del parere del pubblico ministero ai sensi dell'art. 299, comma 3-bis c.p.p.), e che tale omissione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178 lett. b), 179 e 180 c.p.p.). Sussistendo la doglianza in appello, la declaratoria di nullità e il ripristino della precedente misura cautelare sono stati legittimi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di € 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 299, comma 3-bis, c.p.p.
Il giudice che deve revocare o sostituire una misura cautelare è obbligato a richiedere il parere del pubblico ministero; l'omissione integra una violazione del contraddittorio cartolare e rende il provvedimento affetto da nullità intermedia.
art. 178, lett. b), c.p.p.
La violazione relativa alla partecipazione del pubblico ministero al procedimento (mancata instaurazione del contraddittorio) integra una nullità prevista dall'art. 178, lett. b), dunque una nullità di ordine generale.
art. 179 c.p.p.
Collegata all'effetto delle nullità processuali e alla loro incidenza sulla validità degli atti, contribuisce al quadro che qualifica l'omessa partecipazione del PM come nullità rilevabile.
art. 180 c.p.p.
Stabilisce il regime delle nullità di ordine generale a regime intermedio: sono rilevabili d'ufficio, ma non oltre determinati termini processuali (es. dopo la deliberazione della sentenza di primo grado).
art. 182 c.p.p.
Norma richiamata in ordine alle conseguenze delle nullità; qui evocata nella deduzione originaria del ricorrente come riferimento al regime delle nullità.
art. 310, comma 3, c.p.p.
Consente la sospensione e il ripristino del precedente regime cautelare fino alla decisione, utilizzato dal Tribunale per sospendere l'efficacia della sostituzione impugnata.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente al versamento di € 3.000,00.
art. 28 reg. esec. c.p.p.
Richiama gli adempimenti esecutivi relativi alla decisione e alla trasmissione degli atti in esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando il giudice deve revocare o sostituire una misura cautelare ha l'obbligo di richiedere il parere del pubblico ministero: l'omissione può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio.
- La nullità per mancata instaurazione del contraddittorio con il pubblico ministero è rilevabile d'ufficio entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p.; tuttavia, se il pubblico ministero la devolve in appello, il giudice può dichiararla e annullare il provvedimento impugnato.
- Se la parte resistente (o l'imputato) avanza la ricostruzione che il parere sarebbe stato richiesto con modalità non tracciabili, tale affermazione resta congetturale se non provata con elementi concreti e non impedisce la declaratoria di nullità se il giudice ritiene che la doglianza dell'appellante sia stata formulata.
- Un ricorso che non si confronta specificamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, nella parte in cui esse si fondano su doglianze espresse in sede di appello, rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in presenza dei presupposti, il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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