Cassazione Penale, Sentenza n. 7731/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva carenza dei requisiti di attualita e concretezza del pericolo di recidiva, argomentando che i fatti contestati si erano svolti tra giugno 2022 e dicembre 2023 e che la misura era stata eseguita solo il 3 maggio 2024; denunciava un ruolo marginale nell'organizzazione (nome comparso per sei mesi), l'indicazione dell'abitazione del fratello a Ravenna per scontare i domiciliari come prova di distacco dall'associazione, e l'indebolimento e decapitazione del clan, proponendo come misura alternativa gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la motivazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente l'elevata pericolosita sociale dell'indagato e la sua prossimita ai vertici del clan dedito al narcotraffico. Il Tribunale aveva valutato come recessivi gli elementi addotti dal ricorrente (decorso del tempo, periodo limitato di partecipazione, domicilio proposto all'estero) rispetto alla gravita dell'associazione e alla caratura criminale dell'indagato. La Corte ha richiamato l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la giurisprudenza secondo cui per superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 occorrono specifici elementi che dimostrino lo scioglimento del gruppo o il recesso individuale. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; si e disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti comporta la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; per derogare a tale presunzione occorrono elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la possibilita di soddisfarle con misure meno afflittive.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma richiamata in relazione ai singoli episodi di illecita detenzione e cessione di stupefacenti contestati: costituisce il quadro delle violazioni penali collegate al traffico di stupefacenti.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che, per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, la custodia cautelare in carcere e generalmente applicata salvo che emergano elementi che consentano di ritenere non sussistenti le esigenze cautelari o che altre misure possano soddisfarle.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiama gli adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione della Corte da eseguire in Cancelleria.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 (Marzoli)
Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzoli, Rv. 267341 - 01
Principio secondo cui per superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi e necessario fornire specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto.
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilita di disporre un versamento equitativo in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso non sia stato presentato in colpa; utilizzata per motivare la condanna al pagamento di una somma equitativa.
Massime di principio
- Per i reati associativi di narcotraffico disciplinati dall'art. 74 DPR 309/1990 esiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; per derogare occorrono elementi concreti, specifici e probatori che dimostrino la cessazione dell'attivita del gruppo o il recesso effettivo del singolo.
- Argomentazioni generiche come il decorso del tempo dalla contestazione, la limitata durata temporale della partecipazione o la disponibilita di un domicilio lontano sono di regola insufficienti a superare la presunzione di pericolosita se l'indagato ha ruoli significativi o stretti collegamenti con i vertici dell'associazione.
- La qualita e la posizione dell'indagato nell'organizzazione (es. ruolo di intermediario, partecipazione a riunioni decisionali, rapporti con i vertici) pesano molto nella valutazione delle esigenze cautelari e possono rendere inidonee misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre proporre fatti nuovi e prove specifiche non gia valutate nei precedenti gradi; gli appelli reiterativi senza nuovi elementi rischiano l'inammissibilita e l'onere delle spese.
- L'utilizzo del braccialetto elettronico e di misure alternative e possibile solo se idoneo a garantire le esigenze cautelari concrete; la mera proposta non sostituisce la prova che tali garanzie siano effettivamente assicurate.
- In cassazione la mancata introduzione di elementi nuovi e la riproposizione di argomentazioni gia valutate puo comportare anche sanzioni economiche, quali il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende quando non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso.
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