Cassazione Penale, Sentenza n. 7729/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (03/04/2024) che, in relazione al procedimento penale per gli artt. 110, 112, 452-bis c.p., aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la misura interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p., inibendo l'esercizio di uffici direttivi per sei mesi. La ricorrente lamentava: (i) violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai "gravi indizi di colpevolezza"; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Il difensore ha poi depositato, in data 18/10/2024, formale atto di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuto disinteresse (scadenza della misura interdittiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in considerazione della rinuncia intervenuta da parte della ricorrente tramite difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione. Perché l'inammissibilità è imputabile alla volontà (e quindi a colpa) della ricorrente, la Corte ha condannato la medesima al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.186/2000). Decisione pronunciata il 23/10/2024.
Norme richiamate
Norma richiamata per la partecipazione a reato (concorso di persone): indicata per descrivere la qualità dell'indagine a carico della ricorrente.
Norma collegata al reato contestato (specifica parte dell'impianto accusatorio); utilizzata per delineare l'assetto normativo dei fatti contestati.
Norma richiamata tra i reati per i quali la ricorrente era indagata; contestazione sostanziale oggetto del procedimento cautelare.
Prevede la misura interdittiva consistente nell'inibire l'esercizio di uffici direttivi nelle persone giuridiche. Nel caso è stata applicata dal Tribunale del riesame, sostituendo l'obbligo di dimora con un divieto di esercizio per sei mesi.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Dispositivo invocato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'istante effettuata dal difensore munito di procura speciale prima dell'udienza: la norma individua cause di inammissibilità rilevanti per la Corte di Cassazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata per giustificare la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è dovuta alla volontà (colpa) della parte; la Corte ha quindi quantificato/delineato la possibilità di una sanzione pecuniaria in tali ipotesi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso (anche se presentata dal difensore) può determinare l'inammissibilità in Cassazione se è effettuata prima dell'udienza e se il difensore è munito di procura speciale; va valutata attentamente prima di essere depositata.
- Quando l'inammissibilità deriva da una scelta o da una condotta imputabile alla parte (volontà/colpa), la Corte può condannare al pagamento delle spese e anche disporre un versamento alla Cassa delle Ammende, in misura che il giudice ritiene equa.
- Sul piano del merito cautelare, i motivi che contestano la sussistenza dei "gravi indizi" o l'attualità/concretezza del pericolo di reiterazione devono essere sviluppati in modo documentato e tempestivo: se la misura cautelare cade o scade durante il giudizio di impugnazione, la controversia può diventare potenzialmente astratta e indurre il difensore a valutare la rinuncia.
- Prima di rinunciare a un rimedio in cassazione è opportuno considerare le conseguenze economiche (spese e eventuale versamento alla Cassa delle Ammende) e le implicazioni processuali; in molti casi conviene ottenere formale estinzione o provvedimento sul merito se vi è interesse reale.
- Il richiamo a norme penali (artt. 110, 112, 452-bis c.p.) resta rilevante per la persistenza del procedimento principale: anche se la tutela cautelare può venir meno per sopravvenienza, il procedimento penale sostanziale prosegue a prescindere dalla scadenza delle misure interdittive.
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