Cassazione Civile, Ordinanza n. 28262/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, ex art. 1137 c.c., di una deliberazione assembleare condominiale del 13 febbraio 2013 che aveva approvato la scelta dell'impresa per lavori straordinari e una richiesta di installazione di un ascensore a servizio di un condomino disabile. La condomina ricorrente ha sostenuto che l'assemblea fosse stata illegittimamente costituita e che i quorum costitutivi e deliberativi fossero stati calcolati sulla base di una distinzione ritenuta inesistente tra "millesimi di proprietà" e "millesimi di gestione". Ha inoltre dedotto la formazione di un giudicato esterno contrario su tale questione in altra causa e ha contestato la liquidazione delle spese processuali, assumendo che il valore della controversia fosse determinato dalla somma di euro 950,00 e non indeterminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non fossero specificamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, che la distinzione tra tabelle "di proprietà" e "di gestione" non fosse decisiva ai fini della validità della delibera, poiché l'onere di provare il vizio di quorum gravava sulla condomina impugnante e la tabella millesimale, salvo convenzione negoziale non dedotta né provata, ha natura meramente dichiarativa. Ha anche escluso rilievo al preteso giudicato esterno, evidenziando altresì profili di inammissibilità e l'assenza di contrasto con la decisione impugnata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, nell'azione di annullamento di una delibera condominiale che produce effetti verso tutti i condomini, il valore della causa va determinato con riguardo all'atto impugnato e che, nel caso di contestazione dei millesimi spettanti ai partecipanti, la domanda ha valore indeterminabile; ha quindi confermato la liquidazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'impugnazione della delibera condominiale richiede la deduzione e la prova di un vizio di legittimità della deliberazione.
I quorum costitutivi e deliberativi rilevano ai fini della validità della delibera; la loro carenza deve essere provata dal condomino impugnante.
Richiamato come criterio legale per la determinazione delle quote di partecipazione al condominio, preesistente alla tabella millesimale.
Le tabelle millesimali, quando applicano i criteri legali, hanno funzione dichiarativa e non negoziale; rileva anche per la determinazione delle quote di partecipazione.
Se le tabelle millesimali sono ritenute errate, il condomino deve agire per la loro revisione; la revisione non travolge retroattivamente le delibere già approvate.
Richiamato per il tema del giudicato esterno, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Se il giudice d'appello non ha tenuto conto di un giudicato formato prima del deposito della sentenza, la tutela appropriata è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per distinguere il giudicato interno da quello esterno.
Richiamato ai fini della determinazione del valore della causa.
La soccombenza comporta la condanna alle spese, da liquidarsi secondo il valore della causa e i criteri applicabili.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Indicata come base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicata come norma sul procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni condominiali, il condomino che deduce l'illegittima costituzione dell'assemblea o il difetto dei quorum deliberativi ha l'onere di provare il vizio denunciato.
- La tabella millesimale ha, di regola, natura dichiarativa e non negoziale: serve a tradurre in termini aritmetici un rapporto di valore già esistente secondo legge o eventuale convenzione, ma non è condizione di validità della delibera.
- La distinzione pratica tra tabelle "di proprietà" e tabelle "di gestione" non è di per sé decisiva sul piano della validità della deliberazione, se non incide concretamente sul calcolo dei quorum prescritti.
- Se si contesta l'errore delle tabelle millesimali, il rimedio appropriato è l'azione di revisione delle tabelle, non l'automatica caducazione delle delibere adottate in precedenza sulla base delle tabelle vigenti.
- Il giudicato esterno va fatto valere con i rimedi processuali appropriati quando la sentenza successiva non ne abbia tenuto conto; la sola allegazione del contrasto non basta se il motivo non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.
- Nell'impugnazione di una delibera condominiale avente effetti verso tutti i condomini, il valore della causa si determina in relazione all'atto impugnato e non in base al solo importo economico che il singolo attore ritiene di aver indebitamente pagato.
- La domanda che investe l'esatta individuazione dei millesimi spettanti ai partecipanti al condominio ha valore indeterminabile, perché mira a fissare un criterio destinato a operare anche per il futuro.
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