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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29726/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'accertamento della nullità di un contratto di collaborazione a progetto e delle successive proroghe, sostenendo che il rapporto intercorso con la società committente fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 febbraio 2008 al 12 giugno 2015, con conseguente applicazione delle norme sul lavoro subordinato e diritto all'assunzione dal 13 giugno 2015, oltre al risarcimento del danno per mancata assunzione. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il contratto del 31 marzo 2010 contenesse un progetto specifico conforme all'art. 61 d.lgs. 276/2003 e che non fosse stata provata la subordinazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003, contestando la ritenuta specificità del progetto; 2) violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato specificamente la nullità del contratto a progetto; 3) violazione dell'art. 2094 c.c., per non avere la corte territoriale qualificato il rapporto come subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione di merito della specificità del progetto e della sua conformità al modello legale; che il secondo motivo non individuasse uno specifico fatto storico non contestato, ma sollevasse una questione giuridica sulla validità del progetto; e che il terzo motivo pretendesse una nuova valutazione degli elementi fattuali rilevanti per la qualificazione del rapporto come subordinato, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    la definizione legale del lavoro a progetto richiede un progetto o programma specifico, distinto da una semplice routine, con individuazione preventiva di azioni, tempi, risorse, ruoli e risultati attesi

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto a progetto e la conversione del rapporto

  • art. 2094 c.c.

    la verifica della subordinazione concreta è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti dei criteri generali e astratti

  • art. 115 c.p.c.

    la contestazione o non contestazione di un fatto storico è questione rimessa al giudice di merito

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di specifica contestazione nel rito del lavoro

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore comunicata alle parti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai consolidati orientamenti giurisprudenziali nella motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che formalmente deduce violazione di legge ma mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle circostanze di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
  • La specificità del progetto nel contratto di lavoro a progetto va valutata in concreto, considerando contenuto, articolazione, risorse, tempi, ruoli e obiettivi; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La non contestazione rilevante ai sensi del processo del lavoro deve avere ad oggetto uno specifico fatto storico; non è sufficiente prospettare, in cassazione, una questione giuridica sulla validità o nullità del contratto.
  • L'accertamento della subordinazione o autonomia del rapporto è un giudizio di fatto riservato al merito; in cassazione è scrutinabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti, non la diversa lettura delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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