Cassazione Civile, Ordinanza n. 40428/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva impugnato due delibere assembleari che gli avevano addebitato le spese di riscaldamento centralizzato, sostenendo che, essendo stato autorizzato al distacco dall'impianto e avendolo eseguito senza arrecare danni al condominio, non dovesse partecipare a tali spese. In primo grado il tribunale aveva accolto l'impugnazione, ma la corte d'appello ha riformato le decisioni, ritenendo che non fosse stato provato che il mancato allaccio non avesse provocato aggravi di gestione o squilibri termici. Nel ricorso per cassazione il condomino ha denunciato violazione di varie norme del codice civile e di procedura civile, sostenendo: che il distacco fosse un diritto individuale non comprimibile dall'assemblea; che la delibera fosse nulla perché lesiva di tale diritto; che egli avesse già provato l'assenza di pregiudizi per gli altri condomini; e che fosse sufficiente la mera assenza di aggravi o squilibri, indipendentemente dal momento in cui tale prova fosse offerta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il singolo condomino poteva certamente rinunciare all'uso dell'impianto centralizzato senza autorizzazione assembleare, ma restava onerato della prova che il distacco non avrebbe comportato né maggiori spese per gli altri condomini né squilibri termici dell'edificio. Poiché la corte territoriale aveva accertato in fatto che tale prova non era stata fornita, la decisione di mantenere l'addebito delle spese di gestione dell'impianto era stata ritenuta legittima. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale impossibilità tecnica di allaccio non era stata dedotta in modo pertinente nel presente giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 4; versione antecedente alla legge n. 220 del 2012
Prima della riforma, il condomino poteva rinunciare all'uso dell'impianto centralizzato senza necessità di autorizzazione assembleare, ma solo se provava che il distacco non avrebbe comportato aggravi di spesa o squilibri termici; in tal caso restava tenuto alle sole spese di conservazione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma di impugnazione invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.
Citato in relazione alla domanda risarcitoria respinta in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.
Massime di principio
- In tema di distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento, nella disciplina previgente alla riforma del 2012, il distacco è consentito senza autorizzazione dell'assemblea, ma il condomino deve provare che dalla rinuncia non derivino aggravi di spesa per gli altri partecipanti né squilibri termici o pregiudizi funzionali per l'impianto.
- Se il condomino non fornisce la prova dell'assenza di tali pregiudizi, l'assemblea può legittimamente mantenerne la partecipazione alle spese di gestione dell'impianto centralizzato, pur restando esclusa la partecipazione alle sole spese di uso qualora la prova sia invece raggiunta.
- La clausola del regolamento condominiale non può comprimere un diritto di rinuncia o distacco riconosciuto dalla disciplina legale, ma l'esercizio di quel diritto resta subordinato al rispetto delle condizioni tecnico-funzionali poste dall'ordinamento.
- In cassazione non è possibile sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'assenza della prova degli aggravi o degli squilibri termici, quando tale accertamento sia sorretto da motivazione congrua.
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